Legge Regionale 14 febbraio 2008 , n. 1

Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso

(BURL n. 8, 1° suppl. ord. del 18 Febbraio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-02-14;1

Art. 44
(Norma finanziaria)
1. Per le spese di formazione di cui all'articolo 7 e per i contributi alle attività di volontariato di cui all'articolo 8 si provvede, per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all'UPB 5.2.5.2.93 'Valorizzazione del non profit e servizio civile'.
2. Per gli interventi di promozione dell'associazionismo e finanziamento di progetti di cui agli articoli 19 e 21 si provvede, per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all'UPB 5.2.5.2.93 'Valorizzazione del non profit e servizio civile'.
3. Per le attività formative di cui all'articolo 23 si provvede, per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all'UPB 5.2.5.2.93 'Valorizzazione del non profit e servizio civile'.
4. Alle spese previste dagli articoli 31 e 35 si provvede per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all'UPB 2.3.1.3.56 'Valorizzazione del patrimonio culturale' per le spese in conto capitale e all'UPB 2.3.3.2.54 'Qualificazione e sostegno delle attività culturali' per le spese di natura corrente.
5. Per le spese di cui all'articolo 36, comma 5, si provvede, per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all'UPB 5.2.2.2.91 'Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori' e per quelle di cui al comma 8 si provvede, per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all'UPB 7.2.0.1.184 'Spese postali, telefoniche e altre spese generali'.
6. Per il finanziamento delle azioni di sostegno e per gli interventi di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40 si provvede, per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all'UPB 5.2.5.2.93 'Valorizzazione del non profit e servizio civile' .
7. Per il contributo di solidarietà di cui all'articolo 41 si provvede, per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all'UPB 5.2.3.02.97 'Tutela delle fragilità: anziani e disabili'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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