Legge Regionale 6 agosto 2019 , n. 15

Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 09 Agosto 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-08-06;15

Art. 7
(Modifiche agli artt. 48, 86 e 91 della l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 5 ter 1 dell'articolo 48, le parole 'in via sperimentale' sono soppresse;
b) al secondo periodo del comma 5 ter 1 dell'articolo 48, le parole 'e comunque per un periodo non superiore al triennio' sono sostituite dalle seguenti: 'fino alla sottoscrizione del nuovo contratto di tesoreria a seguito dell'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria regionale per il quinquennio 2021-2025' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'a cui è già stato affidato';
c) dopo il comma 3 dell'articolo 86 è aggiunto il seguente:
'3 bis. Nel caso i competenti uffici regionali notifichino al contribuente apposite comunicazioni finalizzate alla verifica delle irregolarità nell'ambito dei tributi di cui all'articolo 1, comma 3, con esclusione di quelli amministrati in convenzione con l'Agenzia delle entrate, sono punite con la sanzione amministrativa tributaria da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni:
1. mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;

2. inottemperanza all'invito a comparire e all'esibizione di documentazione inerente al rapporto tributario ovvero a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici nell'esercizio dei poteri loro conferiti.';
d) al comma 5 dell'articolo 91, le parole 'anche in assenza di atti di contestazione purché il debito sia superiore a euro duemila' sono soppresse;
e) dopo il primo periodo del comma 7 dell'articolo 91, è aggiunto il seguente: 'La rateizzazione è concessa a condizione che i pagamenti dilazionati siano domiciliati mediante addebito sul conto corrente bancario o postale.'.
NOTE:
4. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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