Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 46
(Servizio igienico-sanitario e annonario)
1. Nei mercati all'ingrosso dei prodotti alimentari è istituito un servizio di vigilanza igienico-sanitaria e di controllo qualitativo, per l'accertamento della commestibilità e qualità dei prodotti e dell'idoneità delle strutture.
2. Nei mercati delle carni e del bestiame, nonché nei mercati dei prodotti ittici, il servizio di cui al comma 1è svolto di regola dal direttore del pubblico macello o da un veterinario incaricato.
3. Il responsabile del servizio, qualora rilevi la non idoneità all'alimentazione di quantità di prodotti, ne dispone la distruzione totale o parziale o l'avviamento a particolari destinazioni sotto debita vigilanza sanitaria previo rilascio di certificazione in duplice copia da consegnare una al venditore (proprietario o venditore per conto terzi) e l'altra alla direzione del mercato.
4. L'ente gestore del mercato pone a disposizione del servizio igienico-sanitario i locali e le attrezzature necessarie, nonché il personale tecnico ausiliario.
5. Le carni, i prodotti ittici freschi e congelati ed i funghi freschi o secchi non coltivati debbono sempre essere sottoposti ai previsti controlli sanitari secondo la vigente normativa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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