REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 , N. 2

Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;2

Art. 7.
Modalità di gestione del Registro.
1. Le modalità di gestione, organizzazione e funzionamento del Registro saranno determinate con successivo provvedimento della Giunta regionale.
In fase di prima attuazione la gestione delle attività di sportello del Registro, ivi compresa l’emissione di certificati, è affidata alle Camere di Commercio.
Le modalità operative e finanziarie della gestione del Registro da parte delle Camere di Commercio saranno regolate, d’intesa con le stesse, tramite convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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