Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 110
(Consulta regionale)(389)
1. E' costituita, con deliberazione della Giunta regionale, senza oneri a carico del bilancio regionale, la Consulta regionale per la tutela degli animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo composta da:
a) un dirigente della struttura regionale competente;
b) un medico veterinario di una ATS;
c) tre rappresentanti dei comuni designati dall'associazione regionale dei comuni lombardi (ANCI Lombardia);
d) tre esperti designati dalle associazioni di cui all'articolo 111;
e) un docente della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Milano;
f) due medici veterinari designati dalle associazioni di categoria dei medici veterinari;
g) un medico veterinario designato dalla federazione regionale degli ordini provinciali dei medici veterinari;
h) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia.
2. La Consulta collabora alla redazione del piano regionale triennale degli interventi di cui all’articolo 107. Collabora altresì con i servizi veterinari nell’ambito degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo.(408)
NOTE:
408. Il comma è stato sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. k) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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