Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 51
(Disciplina della circolazione nautica)
1. La Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 120 della Costituzione, del Codice della navigazione e della presente legge, disciplina con regolamenti la circolazione sulle vie navigabili attraverso:
a) la definizione di regole di circolazione generali e specifiche per ogni via navigabile;
b) la delimitazione delle zone per le quali sono previsti limiti alla circolazione nautica e limiti di velocità per l'unità di navigazione nella fascia costiera e al di fuori di essa;
c) la definizione di standard ottimali per la circolazione delle unità di navigazione pubblica;
d) la classificazione delle vie navigabili, con l'indicazione delle limitazioni da rispettare per gli attraversamenti stradali, ferroviari o di altro tipo;
e) la disciplina delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione di nuove infrastrutture o per la modifica di opere esistenti, qualora le stesse comportino limitazioni alla navigazione;
f) la predisposizione e la conservazione del registro delle vie navigabili e delle zone portuali.
2. La Giunta regionale promuove e sottoscrive convenzioni con lo Stato, le regioni e altri organismi pubblici e privati al fine di garantire un adeguato servizio di vigilanza, intervento e soccorso sulle vie navigabili lombarde e di assicurare lo sviluppo e la promozione della navigazione interna, disciplinando anche le modalità di erogazione dell'eventuale sostegno finanziario.(66)
NOTE:
66. Il comma è stato modificato dall'art. 27, comma 1, lett. b) della l.r. 15 marzo 2016, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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