Legge Regionale 5 ottobre 2015 , n. 31

Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso

(BURL n. 41, suppl. del 09 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-05;31

Art. 5
(Implementazione del Sistema informativo territoriale regionale - SIT)
1. La Giunta regionale implementa il Sistema informativo territoriale regionale (SIT) di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), con i dati relativi agli impianti di pubblica illuminazione esterna.
2. L'individuazione dei dati necessari all'implementazione del SIT di cui al comma 1, le specifiche tecniche per la georeferenziazione degli impianti e le modalità di aggiornamento dei dati sono stabiliti con decreto del direttore regionale competente in materia di risparmio energetico; l'atto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
3. I comuni forniscono alla Regione i dati di cui al comma 2 e li aggiornano, con cadenza biennale, entro il 30 aprile. I comuni che non forniscono i dati entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2 sono esclusi dai benefici economici regionali di settore, fino all'effettiva fornitura dei dati.
4. I dati di cui al comma 1 relativi agli impianti di pubblica illuminazione esterna sono resi disponibili in modalità open data secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 2, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla protezione dei dati personali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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