Legge Regionale 15 marzo 2016 , n. 4

Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua

(BURL n. 11, suppl. del 18 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-15;4

Art. 5
(Gestione coordinata del reticolo idrico. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 1/2000)
1. 1. All'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a bis) del comma 114 le parole 'i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso' sono sostituite dalle seguenti: 'i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica, per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici';
b) dopo il comma 114 sono inseriti i seguenti:
'114 bis. Le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al comma 114, lettera a), nonché alla riscossione e all'introito dei canoni di cui alla lettera a bis) del medesimo comma, possono essere esercitate dai comuni anche in forma associata, se dotata di personalità giuridica o in base a quanto previsto dalla convenzione tra i comuni interessati, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. La gestione associata di cui al presente comma può essere svolta, nei territori montani di riferimento, anche ai sensi dell'articolo 9, commi 3, 3 bis e 4, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali). Alle spese per le funzioni delegate ai comuni ed esercitate in forma associata si provvede con gli introiti dei canoni di cui al comma 114, lettera a bis), per l'occupazione e l'uso delle aree della porzione di reticolo idrico minore territorialmente interessata, secondo criteri stabiliti con la deliberazione di cui al presente comma, fermo restando in ogni caso l'utilizzo degli stessi introiti per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica, per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore stesso e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici. La Regione rende disponibile il sistema informatico per la procedura di occupazione e uso delle aree del reticolo idrico minore ai comuni delegati o alle relative forme associative; gli enti sono tenuti a utilizzare tale procedura secondo termini e modalità stabiliti con la deliberazione di cui al presente comma, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua).

114 ter. La gestione del reticolo idrico minore può essere affidata agli enti gestori dei parchi regionali di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), oltre che ai consorzi di bonifica operanti nei comprensori delimitati in applicazione della l.r. 31/2008, mediante convenzione, alle comunità montane e ai consorzi forestali riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della l.r. 31/2008, limitatamente ai territori conferiti in loro gestione dai comuni associati. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, della l.r. 31/2008, in tali aree i consorzi forestali progettano e realizzano interventi di sistemazione idraulico-forestale a carattere diffuso, come quelli da eseguirsi con tecniche di ingegneria naturalistica. Alle spese per la gestione del reticolo affidata ai sensi del presente comma si provvede con gli introiti dei canoni, di cui al comma 114, lettera a bis), per l'occupazione e l'uso delle aree delle porzioni di reticolo idrico minore interessate dall'affidamento, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

114 quater. Le autorità idrauliche che gestiscono i reticoli idrici principale, minore e consortile garantiscono la gestione coordinata dei reticoli di interesse comune ai rispettivi territori secondo indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

114 quinquies. Al fine di non aggravare le criticità dei reticoli idrici di valle, a seguito del rilascio di nulla osta idraulici per scarichi nei reticoli di monte, le autorità idrauliche competenti sui diversi reticoli idrici gestiscono in modo coordinato le attività di polizia idraulica operando in una visione a scala di sottobacino idrografico. A tal fine, prima del rilascio di nulla osta idraulici, l'autorità idraulica procedente informa l'autorità idraulica del reticolo di valle su cui possono ripercuotersi effetti negativi a seguito dei nuovi rilasci di nulla osta idraulici. L'autorità idraulica di valle esprime parere entro quindici giorni dall'informativa ricevuta. In caso di mancato parere, l'autorità competente può comunque procedere.'.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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