Regolamento Regionale 4 agosto 2017 , n. 4

Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici

(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-08-04;4

Art. 10
(Unità abitative nello stato di fatto)(27)
1. Ai sensi dell’articolo 23, comma 11, della l.r. 16/2016, i comuni e le ALER pubblicano nella piattaforma informatica regionale le unità abitative non assegnabili per carenza di manutenzione da assegnare anche mediante specifici avvisi. In base all'articolo 43, comma 8, della l.r. 16/2016, per ALER Milano il suddetto limite del 30 per cento è esteso al 50 per cento per un periodo pari a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.(28)
2. Per ciascuna delle unità abitative pubblicate ai sensi del comma 1 sono indicati, oltre alle informazioni di cui al comma 5, gli interventi di ristrutturazione necessari per l'assegnazione dell'unità abitativa ai sensi della normativa vigente, nonché i costi stimati per la loro realizzazione.
3. L'importo delle spese che possono essere sostenute dall'assegnatario per i lavori di ristrutturazione non può essere superiore ad euro 8.000,00, IVA inclusa; tale importo è decurtato dal canone di locazione, entro un periodo massimo pari a trentasei mensilità, secondo quanto stabilito nella convenzione di cui al comma 4.
4. Le suddette informazioni sono obbligatorie ai fini della pubblicazione dell'unità abitativa nell'apposita sezione della piattaforma informatica regionale. La sottoscrizione del contratto di locazione è preceduta dalla stipula di una convenzione tra l'ente proprietario o gestore e l'assegnatario, dalla realizzazione degli interventi concordati e dalla verifica sulla completa e regolare esecuzione degli stessi.(29)
5. Nella convenzione di cui al comma 4 sono indicati:
a) l'elenco degli interventi da realizzare;
b) le condizioni e i tempi entro i quali devono essere eseguiti i lavori prima della stipula del contratto di locazione;
c) le modalità di verifica degli interventi da parte degli enti proprietari;
d) le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;
e) il numero di mensilità di scomputo dal canone di locazione delle spese sostenute dall'assegnatario, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 3.
NOTE:
27. La rubrica è stata sostituita dall'art. 8, comma 1, lett. a) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3. Torna al richiamo nota
28. Il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 2, lett. c) della l.r. 20 maggio 2022, n. 9. Torna al richiamo nota
29. Il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi