Legge Regionale 24 giugno 2015 , n. 17

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità

(BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-06-24;17

Art. 23(28)
(Interventi per il recupero sociale dei beni confiscati))
1. La Regione, al fine di supportare gli enti locali e l’ufficio competente per territorio dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), favorisce gli interventi per la valorizzazione e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo quanto previsto dal d.lgs. 159/2011. In particolare, la Regione attua interventi finalizzati al recupero dei beni confiscati attraverso:
a) la concessione di contributi agli enti locali e ai soggetti concessionari dei beni stessi per la realizzazione di progetti di riuso e di recupero, di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, limitatamente agli interventi necessari per gli scopi perseguiti, al fine di favorire il riutilizzo dei beni immobili confiscati secondo le finalità del d.lgs. 159/2011;
b) la promozione di apposita convenzione con ANCI Lombardia per l’istituzione di uno sportello per l’assistenza agli enti locali e alle associazioni assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa;
c) la pubblicazione della mappatura geolocalizzata dei beni confiscati, attraverso un sistema informativo dedicato, da mettere a disposizione dei soggetti interessati, ai fini della fruibilità e della trasparenza delle informazioni e dei dati, sia per la gestione che per il monitoraggio dei beni stessi;
d) la promozione, per il tramite di PoliS-Lombardia, di accordi con le università, l’ANBSC e ANCI Lombardia per la collaborazione nella realizzazione di corsi di formazione per il personale con competenze gestionali specifiche sui beni, anche aziendali, confiscati alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Per i beni aziendali confiscati, i corsi di formazione sono volti a fornire una preparazione adeguata a soggetti in grado di supportare le aziende dalla fase del sequestro a quella della confisca.
2. Al fine di garantire l’efficacia, l’omogeneità sul territorio e l’attuazione integrata degli interventi, la Regione, all’inizio di ogni legislatura, entro sei mesi dall’insediamento della Giunta regionale, adotta il Piano strategico di legislatura per i beni confiscati. Il Piano strategico è approvato dalla Giunta, acquisito il parere della competente commissione consiliare, e definisce le linee programmatiche di azione e gli obiettivi specifici e individua le priorità e i criteri di realizzazione degli interventi per promuovere e sostenere il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio regionale. Il Piano è aggiornato annualmente, entro il 30 aprile, sentita la commissione consiliare competente.
3. All’inizio di ogni legislatura la Giunta regionale, entro tre mesi dal suo insediamento, costituisce un tavolo di lavoro che fornisce supporto per la predisposizione, il monitoraggio e l’attuazione del Piano strategico di cui al comma 2.
4. All’inizio di ogni legislatura, entro sei mesi dall’insediamento della Giunta regionale, con decreto del direttore generale della direzione competente, è costituita una task force multidisciplinare finalizzata allo sviluppo di progettualità di riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. La task force è composta dai rappresentanti delle direzioni generali esperti in progettazione europea e, previa convenzione, di ANCI Lombardia e di ANBSC.
5. La task force contribuisce alla definizione di progettualità tematiche sul riutilizzo sociale dei beni confiscati che possano investire più ambiti; inoltre la task force imposta il lavoro di networking a livello nazionale ed europeo per condurre partenariati per presentare proposte progettuali qualitativamente elevate che possano concorrere al finanziamento.
6. Gli enti locali e la Regione disciplinano, nei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, le modalità di gestione dei beni a essi trasferiti ai sensi dell’articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del d.lgs. 159/2011.
7. La Regione, al fine di sostenere il riutilizzo dei beni confiscati, promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa e convenzioni con l’ANBSC, ai sensi dell’articolo 112, comma 4, lettera m), del d.lgs. 159/2011, e con altri enti pubblici, enti locali, associazioni, fondazioni, cooperative operanti nel campo sociale.
8. I criteri, le modalità e i termini per l’erogazione degli incentivi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
9. La Regione, in via prioritaria, eroga gli incentivi alle iniziative di cui all’articolo 25, comma 3, della l.r. 6/2015.
NOTE:
28. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. q) della l.r. 20 dicembre 2022, n. 30. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi