Regolamento Regionale 4 agosto 2017 , n. 4

Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici

(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-08-04;4

Art. 19
(Coabitazione)
1. E' ammessa la coabitazione di persone legate da vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, per assistere l'assegnatario o un componente familiare con disabilità pari o superiore al 66 per cento o con grave handicap o patologia gravemente invalidante accertati dalla competente autorità.
2. E' ammessa, altresì, la coabitazione di persone terze rispetto al nucleo familiare assegnatario che prestano regolare attività lavorativa di assistenza a componenti del medesimo nucleo familiare.
3. La coabitazione è comunicata dall'assegnatario all'ente proprietario o gestore, unitamente all'invio di motivata documentazione, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.
4. La coabitazione non comporta inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare assegnatario e, pertanto, non produce effetti ai fini del subentro, del cambio dell'alloggio.(55)
5. Il venire meno della necessità di assistenza comporta la cessazione della coabitazione.
6. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'ente proprietario o gestore diffida l'assegnatario a ripristinare la situazione regolare entro trenta giorni dalla ricezione della diffida. L'inottemperanza alla diffida comporta la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione.
NOTE:
55. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1 del r.r. 8 marzo 2019, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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