Legge Regionale 12 dicembre 2017 , n. 36

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione

(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-13;34

Art. 9
(Modifiche agli articoli 74, 76 e 77 della l.r. 33/2009)
1. Al Capo III del Titolo VI della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell'articolo 74 è sostituito dal seguente:
'2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 76 e previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove hanno sede.';
b) il comma 3 dell'articolo 74 è abrogato;
c) al comma 4 dell'articolo 74, le parole 'nella sede autorizzata' sono sostituite dalle seguenti: 'nella sede o nelle sedi indicate nella SCIA';
d) al comma 5 dell'articolo 74, le parole 'L'autorizzazione allo svolgimento' sono sostituite dalle seguenti: 'Lo svolgimento';
e) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 76, le parole 'per l'autorizzazione allo svolgimento' sono sostituite dalle seguenti: 'per lo svolgimento';
f) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 77 è sostituita dalla seguente:
'e) da € 3.000 a € 9.000 per lo svolgimento dell'attività funebre in mancanza dei requisiti richiesti o per la mancata presentazione della SCIA;';
g) dopo il comma 1 dell'articolo 77 è inserito il seguente:
'1 bis. Contestualmente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, lettera e), è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.'.
2. Le procedure di autorizzazione allo svolgimento di attività funebre in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data del loro avvio.
NOTE:
9. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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