Legge Regionale 27 dicembre 2021 , n. 24

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-27;24

Art. 14
1. All'articolo 53 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(12) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. I dati di monitoraggio in continuo delle portate di DMV sono rilevati e trasmessi all'autorità concedente e ad ARPA per la loro elaborazione e archiviazione. Tali dati sono resi disponibili all'autorità concedente tramite idoneo applicativo per il monitoraggio telematico in continuo del DMV sviluppato, gestito e implementato da ARPA secondo le specifiche tecniche definite ai sensi del comma 4 e nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e compatibilmente con i principi di necessità, pertinenza, non eccedenza e proporzionalità. I dati acquisiti sono resi pubblici in forma aggregata e di sintesi su apposita sezione dei siti internet dell'ARPA e dell'autorità concedente. Ogni onere per l'installazione, la manutenzione degli strumenti e la rilevazione, acquisizione e trasmissione dei dati è a carico dei concessionari titolari dell'utenza di acqua pubblica ovvero dei richiedenti la concessione.';
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
'3 bis. Spettano ad ARPA le seguenti attività di supporto tecnico-scientifico, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 16/1999, effettuate anche nell'ambito delle istruttorie svolte dall'autorità concedente per l'attuazione degli obblighi di cui al comma 1:
a) la valutazione tecnica di conformità dei progetti presentati per l'installazione dei sistemi per la misurazione e il monitoraggio telematico in continuo del DMV rispetto a quanto stabilito dalla deliberazione di cui al comma 4;
b) la gestione e la manutenzione ordinaria ed evolutiva dell'applicativo di cui al comma 3 e secondo quanto ivi previsto;
c) la configurazione, l'allacciamento delle stazioni al sistema di monitoraggio e la relativa successiva attivazione;
d) la gestione degli allarmi generati da problemi tecnici di trasmissione o anche di acquisizione dei dati di cui al comma 3;
e) il supporto ai concessionari e all'autorità concedente per l'analisi degli allarmi e per la risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica o anche informatica inerenti alla rilevazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 3;
f) la verifica della corretta installazione e del funzionamento degli strumenti per la misurazione del DMV per i progetti di cui alla lettera a), comunicandone gli esiti all'autorità concedente anche ai fini dell'eventuale applicazione di quanto previsto all'articolo 54, comma 2 bis.

3 ter. Per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico-scientifico di cui al comma 3 bis si provvede a una adeguata rimodulazione della capacità assunzionale della Giunta regionale, nella misura di due unità di personale non dirigenziale in favore di ARPA.
3 quater. Con deliberazione della Giunta regionale:
a) è stabilita la data di effettivo esercizio, da parte di ARPA, delle attività di supporto tecnico-scientifico di cui al comma 3 bis;
b) sono disciplinati i tipi di dati trattati mediante l'applicativo di cui al comma 3, le operazioni eseguibili, le modalità di elaborazione, nonché le misure adeguate a tutelare i diritti e le libertà degli interessati.'.
2. Alle spese per l'attuazione del comma 3 ter dell'articolo 53 ter della l.r. 26/2003, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, previste in euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024, si provvede con le risorse appositamente stanziate con la legge di approvazione del bilancio 2022-2024 a valere sul contributo di funzionamento erogato da Regione a favore di ARPA, di cui alla missione 13 'Tutela della salute', programma 13.1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione del bilancio 2022-2024.
NOTE:
12. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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