Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 40
(Navigazione pubblica sui laghi)
1. La Regione provvede alla programmazione, regolazione e gestione dei servizi per il trasporto di persone e cose sui laghi con le modalità di cui al presente articolo.
2. La Regione opera nel rispetto e in attuazione degli impegni dello Stato conseguenti a rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi attraversati da confini internazionali, garantendo, con le modalità ritenute opportune dagli organi competenti, la tutela degli interessi statali.
3. La Giunta regionale promuove la regionalizzazione dei servizi di navigazione pubblica sul lago di Como e, previa intesa con le Regioni Piemonte e Veneto e con la Provincia Autonoma di Trento, sui laghi Maggiore e Garda.
4. Sino alla regionalizzazione, le concessioni per l'uso dei beni demaniali strumentali alla navigazione pubblica sono rilasciate annualmente dagli uffici regionali.
5. Per la programmazione, la regolamentazione e il controllo dei servizi di navigazione pubblica e per la gestione del patrimonio e demanio strumentali sui laghi di Iseo, Endine e Moro, gli enti locali rivieraschi costituiscono un ente pubblico non economico ai sensi dell'articolo 48, in conformità alla disciplina ivi prevista. La Giunta regionale conferisce a tale ente la titolarità dei beni mobili ed il diritto d'uso per trenta anni di quelli demaniali strumentali all'esercizio della navigazione pubblica.
6. L'ente ha compiti di programmazione, regolamentazione e controllo del servizio relativamente al servizio di trasporto pubblico di linea con unità di navigazione, previa intesa con la Regione e le agenzie territorialmente competenti, e individua l'affidatario dei servizi in conformità alla normativa vigente.
7. L'ente regola l'uso dei beni demaniali strumentali e dei mezzi dedicati all'esercizio della navigazione pubblica. L'ente definisce altresì le tariffe dei servizi di trasporto, in conformità al regolamento di cui all'articolo 44, l'ammontare dei canoni di concessione per l'uso del demanio e il valore delle locazioni per l'uso del patrimonio affidati. Tale demanio e patrimonio possono essere usati per fini diversi dal servizio di navigazione pubblica di linea purché gli usi stessi non confliggano con l'uso principale.
8. L'ente, oltre alla gestione ed alla manutenzione delle opere, dei beni e degli impianti strumentali alla navigazione pubblica di persone e merci, può provvedere:
a) alla gestione di altri servizi d'interesse generale strumentali alla navigazione interna, quali dragaggio e segnalamento;
b) allo svolgimento di attività accessorie su richiesta degli enti associati che ne sopportano i costi, nonché alla gestione diretta dei porti lacuali pubblici.
9. L'ente può altresì svolgere le altre funzioni in materia di navigazione che gli enti locali partecipanti stabiliscano di esercitare in forma associata.
10. Con accordo pluriennale tra l'ente e la Giunta regionale, sono individuate le risorse da trasferire per le funzioni di programmazione e affidamento del servizio, nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e dei mezzi. La Regione si fa carico delle spese generali minime d'istituzione e gestione dell'ente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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