Legge Regionale 17 marzo 2015 , n. 5

Disposizioni in materia di interventi di soccorso alpino e speleologico in zone impervie, recupero e salvataggio di persone infortunate o in situazioni di emergenza

(BURL n. 12, suppl. del 20 Marzo 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-03-17;5

Art. 1
(Finalità)
1. La Regione valorizza le attività di soccorso e favorisce la prevenzione e la vigilanza sugli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche, speleologiche o in analoghe attività sportive o turistiche praticate nel territorio della Lombardia, in quanto il recupero e il salvataggio di persone infortunate o in situazioni di emergenza costituiscono un obiettivo regionale di primaria importanza.
Art. 2
(Gestione del soccorso ed elisoccorso)
1. Le attività di soccorso sanitario, compreso l'elisoccorso, sono svolte dalla Regione Lombardia per il tramite dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza (AREU) che, in ambiente impervio o ostile montano e ipogeo, si avvale in base ad apposita convenzione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) - Servizio Regionale Lombardo.
2. La Regione, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), riconosce e promuove l'attività di soccorso prestata dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.
3. La Regione si avvale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Regionale Lombardo, quale struttura regionale operativa del CNSAS nazionale e del servizio della Protezione Civile, per l'attuazione degli interventi di soccorso tecnico degli infortunati, dei pericolanti e per il recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio lombardo, in stretto coordinamento con AREU.
4. La Regione, nell'ambito della promozione turistica della montagna e dell'ipogeo lombardi e con l'intento di promuovere la cultura di un turismo responsabile, favorisce la diffusione e la conoscenza delle indicazioni fornite dal Club Alpino italiano (CAI) nella sfera della propria attività formativa e divulgativa.
Art. 3
(Oneri degli interventi di soccorso e di elisoccorso)
1. Gli interventi di soccorso e di elisoccorso sono prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza).
2. Gli interventi di soccorso e di elisoccorso in ambiente impervio o ostile, comprensivi di recupero e trasporto, qualora non sussista la necessità di accertamento diagnostico o di prestazioni sanitarie presso un pronto soccorso, sono soggetti a una compartecipazione alla spesa a carico dell'utente trasportato, se richiesto da quest'ultimo o riconducibile ad esso. La compartecipazione è aggravata qualora si ravvisi un comportamento imprudente.
3. La classificazione degli interventi di soccorso e recupero in ambiente impervio o ostile a titolo di soccorso sanitario o non sanitario, urgente o non urgente, è attribuita dalla Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza 118, che effettua l'intervento in coordinamento con l'equipe di soccorso sanitario.
4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite l'AREU e la commissione consiliare competente, stabilisce il piano tariffario dei servizi di soccorso sanitario e non sanitario e definisce la quota di compartecipazione alla spesa in base ai seguenti criteri:
a) previsione del limite della quota di compartecipazione non superiore al cinquanta per cento del costo effettivo del servizio;
b) riduzione del trenta per cento a favore dei residenti in Lombardia;
c) la compartecipazione è dovuta anche quando il soccorso è effettuato dalle sole squadre a terra del CNSAS e, a giudizio della SOREU 118, non sono necessari accertamenti o prestazioni in pronto soccorso.
Art. 4
(Norma finanziaria)
1. Gli introiti derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 3 della presente legge confluiscono al Titolo 3 'Entrate extra-tributarie' - tipologia 500 'Rimborsi e altre entrate correnti', iscritti allo stato di previsione delle entrate del bilancio 2015-2017.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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