Legge Regionale 6 agosto 2019 , n. 15

Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 09 Agosto 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-08-06;15

Art. 5
(Modifiche alla l.r. 6/2015)
1. Alla legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 20è inserito il seguente:
'Art. 20 bis
(Fondo in favore degli operatori di polizia locale)
1. È istituito un fondo in favore degli operatori di polizia locale e dei loro familiari per il riconoscimento di un contributo, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti, derivanti da infortunio, subiti dagli stessi operatori nello svolgimento del servizio.
2. Gli importi erogati mediante l'accesso al fondo di cui al comma 1 sono cumulabili con provvidenze di analoga natura previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni.
3. La domanda di accesso al fondo è presentata dal soggetto interessato entro un anno dal decesso o dal riconoscimento dell'invalidità permanente dell'operatore di polizia locale.
4. La Giunta regionale determina gli importi del beneficio economico da erogare mediante il fondo di cui al comma 1, tenuto conto, nei casi di invalidità permanente, della percentuale di invalidità riconosciuta a seguito di infortunio occorso nello svolgimento del servizio. La Giunta regionale determina, altresì, le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione del suddetto beneficio economico, nonché le procedure per la gestione operativa del fondo di cui al presente articolo.';
b) la rubrica dell'articolo 22è sostituita dalla seguente: '(Uniforme, distintivi di grado e identificativi)';
c) dopo il comma 3 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente:
'3 bis. Al fine di assicurare l'uniformità degli elementi identificativi di cui al comma 2, Regione Lombardia, attraverso specifici strumenti finanziari, promuove la dotazione, per gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, di distintivi identificativi e di tessera di riconoscimento personale.';
d) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 24 dopo le parole 'di grado' sono inserite le seguenti: 'e identificativi';
e) dopo il comma 7 dell'articolo 39 sono aggiunti i seguenti:
'7 bis. Per il fondo in favore degli operatori di polizia locale di cui all'art. 20 bis è autorizzata per gli anni 2020 e 2021 la spesa di 400.000,00 euro annui, a cui si fa fronte mediante prelievo dalla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' e corrispondente aumento della missione 3 'Ordine Pubblico e Sicurezza', programma 02 'Sistema Integrato di Sicurezza Urbana' - Titolo 1 'Spese correnti'.
7 ter. Alle spese per la dotazione di distintivi identificativi per gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, di cui all'art. 22, comma 3 bis, quantificate in 207.500,00 euro per il 2020, si provvede mediante prelievo dalla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' e corrispondente aumento della missione 3 'Ordine Pubblico e Sicurezza', programma 01 'Polizia locale e amministrativa' - Titolo 1 'Spese correnti'.
7 quater. Alle spese per la dotazione delle tessere di riconoscimento per gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, di cui all'art. 22, comma 3 bis, quantificate in 1.800,00 euro per il 2019 e in 4.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2020, 2021 e 2022, si provvede con le risorse già stanziate alla missione 3 'Ordine Pubblico e Sicurezza', programma 01 'Polizia locale e amministrativa' - Titolo 1 'Spese correnti.'.
7 quinquies. Alle spese per i commi 7 bis e 7 ter per gli esercizi finanziari successivi al 2021 si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.
NOTE:
3. Si rinvia alla l.r. 1 aprile 2015, n. 6 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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