Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 18
(Valorizzazione e sviluppo professionale del personale del SSL)(220)(221)
1. La Regione considera il personale del SSL risorsa strategica finalizzata al miglioramento dei servizi e, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento delle professioni, promuove e valorizza tutto il personale medico, sanitario, sociosanitario e tecnico-amministrativo e, tenuto conto della natura contrattuale dei rapporti di lavoro pubblici e privati, ne favorisce l'integrazione delle funzioni e delle competenze nell'attuazione del governo clinico, anche al fine di assicurare la multidisciplinarietà e la multiprofessionalità del percorso di cura. La Regione, in stretta sinergia con le università e gli istituti di ricerca, promuove la formazione, l’aggiornamento professionale e la riqualificazione, al fine di favorire l’integrazione tra gli operatori, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, nonché di appropriatezza, efficacia ed efficienza del SSL, anche nella prospettiva di sviluppo di figure professionali sanitarie, sociosanitarie e sociali dedicate alla presa in carico della cronicità e delle fragilità.(222)
1 bis. È istituito, quale organismo di consultazione e supporto agli atti di programmazione regionale, un comitato di rappresentanza delle professioni sanitarie del quale fanno parte rappresentanti della Regione, degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie. Tale comitato rende parere obbligatorio in merito alla proposta di piano sociosanitario regionale di cui all’articolo 4 e ai conseguenti indirizzi programmatici regionali di interesse del comitato stesso. Il comitato è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” con deliberazione della Giunta regionale che ne definisce la composizione e le modalità di funzionamento.(223)
2. In ottemperanza alle previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, che prevedono integrazioni regionali finalizzate all’efficacia ed all’efficienza, la Giunta regionale, promuove la sottoscrizione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per tutti gli operatori afferenti al SSL, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 97 della Costituzione e nell’ottica della valorizzazione delle risorse umane, per la maggior trasformazione possibile di contratti da tempo determinato a indeterminato. Tali accordi, sottoscritti in relazione all’effettiva disponibilità delle risorse economiche, possono prevedere incentivi in considerazione delle responsabilità e di parametri oggettivamente determinati di qualità, efficacia ed efficienza, in riferimento ai diversi profili professionali presenti nel SSL, considerando in particolare le peculiarità di quelli sanitari e sociosanitari rispetto a quelli amministrativi.(224)
3. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, valorizza le attività sanitarie svolte nella rete del SSL, senza incremento di spesa sul bilancio regionale, in funzione dell’evoluzione normativa e delle prassi nazionali ed europee, con particolare riferimento:(225)
a) all’attuazione dalla legge 1 febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali);
b) alle attività delle medicine non convenzionali di cui all’accordo 7 febbraio 2013 della Conferenza Stato-Regioni, in esecuzione e nei limiti della normativa europea e nazionale con riferimento ai professionisti che svolgono le prestazioni delle medicine complementari di agopuntura, fitoterapia, omeopatia ed omotossicologia, in possesso di diplomi, attestati o titoli ad essi equipollenti rilasciati dalle università ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) alle professioni del settore odontoiatrico: odontotecnico ed assistente di studio odontoiatrico;
d) alla promozione dell’innalzamento della qualità della formazione dell’osteopata; (226)
d bis) all’arte ausiliaria di ottico;(227)
e) alle discipline di medicina tradizionale per le quali il laureato in medicina e chirurgia, abilitato alla professione, ha seguito un corso di formazione di durata almeno quadriennale, accreditato dal Ministero della Salute;
f) all’aggiornamento della disciplina regionale relativa ai profili professionali in base alle direttive europee applicabili e alla normativa nazionale;
f bis) al farmacista in ambito ospedaliero e territoriale.(228)
4. Gli specialisti ambulatoriali convenzionati sono parte attiva delle aziende del SSL e partecipano all’erogazione delle prestazioni specialistiche territoriali ed ospedaliere secondo gli indirizzi regionali. Ai fini di una loro omogenea organizzazione sul territorio regionale, entro novanta giorni dall’approvazione della legge regionale recante “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”è istituito l’elenco regionale per la specialistica ambulatoriale convenzionata (ERSAC), anche tramite forme di collaborazione professionale integrativa su base volontaria, con modalità definite con le organizzazioni sindacali di categoria.
5. A difesa dei valori della famiglia, del diritto alla cura dei figli e della qualità dei servizi erogati, la Regione promuove politiche di conciliazione vita/lavoro nei confronti dei genitori impiegati nel SSL, garantendo nel contempo la continuità dei servizi con figure professionali equipollenti, in coerenza con la disciplina normativa e contrattuale nazionale e comunitaria.
6. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, regolamenta il lavoro part time nelle diverse opzioni di applicazione, in coerenza con la disciplina normativa e contrattuale nazionale e comunitaria.
8. La Regione favorisce l’espletamento di procedure concorsuali comuni a più aziende sanitarie, per la selezione di medesime posizioni di lavoro, sulla base di regolamenti interaziendali conformi ad uno schema tipo definito dalla Giunta regionale, liberamente adottabili dalle aziende del SSL.
8 bis. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta, nel rispetto della normativa statale e della contrattazione collettiva di riferimento, linee guida in ordine all’attività libero professionale intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e dei dirigenti del ruolo sanitario.(230)
8 ter. È autorizzato in via sperimentale lo svolgimento dell’attività libero-professionale con le modalità dell’intramoenia allargata secondo i criteri e i presupposti previsti dalla normativa vigente, da declinare nelle linee guida di cui al comma 8 bis, che disciplinano anche i criteri idonei ad assicurare la trasparenza delle agende, la tracciabilità dei pagamenti e il collegamento in rete con le strutture del sistema.(231)
NOTE:
221. La rubrica è stata sostituita dall'art. 25, comma 1, lett. a) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22. Torna al richiamo nota
230. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 17, comma 1, lett. b) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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