Legge Regionale 7 novembre 2013 , n. 10

Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di panificazione

(BURL n. 46, suppl. del 11 Novembre 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-11-07;10

Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina l'attività di produzione e vendita del pane sostenendo e valorizzando:
a) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento e alla sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti;
b) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo dell'attività di panificazione, nonché l'evoluzione tecnologica dei processi produttivi in funzione del miglioramento qualitativo e dell'incremento della sicurezza igienico-sanitaria;
c) le tipologie panarie tradizionali del territorio, anche mediante la promozione e il sostegno di appositi contrassegni o accordi intercategoriali di filiera finalizzati alla tracciabilità del prodotto;
d) le imprese di panificazione ubicate sul territorio lombardo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi