Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 42
(Trasporti eccezionali)
1. Nel territorio della Regione le funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità, attribuite all'amministrazione regionale dal d.lgs. 285/1992, sono esercitate dagli uffici ed enti di cui al presente articolo, direttamente o per delega, in conformità ad apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale per finalità di indirizzo e coordinamento.
2. La provincia in cui risiede il richiedente oppure la ditta incaricata del trasporto o una delle province territorialmente interessate dal transito dello specifico trasporto o veicolo in condizioni di eccezionalità provvede al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di tipo periodico, singole o multiple, relative a trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità, ai sensi del d.lgs. 285/1992 e del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
3. La provincia in cui risiede il richiedente o una delle province territorialmente interessate dal transito dello specifico trasporto provvede al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali, ai sensi degli articoli 104 e 114 del d.lgs. 285/1992.
4. Le autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità di cui ai commi 2 e 3 devono essere richieste, secondo le modalità previste dal d.lgs. 285/1992 e dal regolamento di attuazione, alla provincia competente ai sensi dei commi precedenti e previo pagamento dell'eventuale indennizzo convenzionale di cui all'articolo 18 del d.p.r. 495/1992 e delle spese di autorizzazione calcolate secondo le tariffe ivi stabilite dall'articolo 405.
5. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3, nei limiti della rete stradale regionale, è unica e ha valore per l'intero itinerario o area specificatamente indicati.
6. La provincia competente rilascia l'autorizzazione, previo nulla osta di cui all’articolo 14, comma 1, del d.p.r. 495/1992 e parere degli altri enti ai quali appartengono le strade pubbliche comprese nell'itinerario o nell'area interessati dal trasporto. Gli enti interessati esprimono il parere richiesto entro dieci giorni; in caso di mancata comunicazione del parere entro il termine previsto, il medesimo parere si intende positivamente espresso.(45)
6 bis. (46)
6 bis 1. I proprietari, i gestori e i concessionari delle opere d’arte viarie quali, a titolo esemplificativo, ponti, viadotti, gallerie, e dei passaggi a livello, che interferiscono con la rete stradale regionale, interessata dal transito di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità, trasmettono entro il 31 dicembre 2020 alla Città metropolitana o alla provincia sul cui territorio insiste l’opera d’arte viaria o il passaggio a livello, le indicazioni di percorribilità e le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, secondo le tipologie di veicoli e di trasporti definite nelle linee guida adottate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1. Affinché sia garantita l’attualità delle suddette indicazioni e informazioni, i soggetti di cui al primo periodo sono tenuti a comunicare immediatamente eventuali aggiornamenti alla Città metropolitana o alla provincia territorialmente competente.(47)
6 ter. Dal 15 marzo 2022 l'archivio stradale regionale, di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), è il riferimento unico ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali. Entro il 31 dicembre 2023 la Regione costituisce il sistema certificato di aggiornamento dell’archivio stradale regionale da parte degli enti proprietari delle strade. Fino alla costituzione del suddetto sistema, la Regione inserisce nell’archivio stradale regionale i dati di percorribilità delle strade pubblicati sui siti degli enti proprietari fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, successivamente a tale data, quelli comunicati dagli stessi enti. Le cartografie pubblicate nell'archivio stradale regionale e validate dagli enti proprietari ai sensi dei commi 6 ter 1 e 6 ter 1.1, sostituiscono il nulla osta o il parere di cui al comma 6 e, per le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, il nulla osta di cui agli articoli 268 e 306 del d.p.r. 495/1992. In caso di mancata pubblicazione e validazione o di istanze di autorizzazione per trasporti o veicoli in condizioni di eccezionalità non rientranti nelle fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie pubblicate, le autorizzazioni sono rilasciate dalla Città metropolitana o dalla provincia competente secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 6.(48)
6 ter 1. Entro il 14 marzo 2022 gli enti proprietari delle strade verificano che i dati inseriti da Regione nell’archivio stradale regionale entro il 31 dicembre 2021 corrispondano a quelli pubblicati sui rispettivi siti e procedono alla loro validazione mediante conferma nel sistema informativo regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali. In mancanza della suddetta validazione, la stessa si intende acquisita. (49)
6 ter 1.1. Dal 1° gennaio 2022, per i dati comunicati dagli enti proprietari delle strade e per quelli già pubblicati nell’archivio stradale regionale per i quali gli enti proprietari presentano osservazioni, la validazione è effettuata dai medesimi enti entro sessanta giorni dalla comunicazione della Regione di avvenuto inserimento o aggiornamento dei dati, anche a seguito delle suddette osservazioni. In mancanza di validazione, la stessa si intende acquisita. (50)
6 ter 1.1.1. Dalla data di costituzione del sistema certificato di aggiornamento dell’archivio stradale regionale di cui al comma 6 ter, gli enti proprietari delle strade pubblicano le cartografie di rispettiva competenza nell’archivio stradale regionale. Le cartografie ivi pubblicati sostituiscono il nulla osta o il parere di cui al comma 6 e, per le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, il nulla osta di cui agli articoli 268 e 306 del d.p.r. 495/1992. In caso di mancata pubblicazione o di istanze di autorizzazione per trasporti o veicoli in condizioni di eccezionalità non rientranti nelle fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie pubblicate, le autorizzazioni sono rilasciate dalla Città metropolitana o dalla provincia competente secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 6.(50)
6 ter 2. In conformità ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa e per garantire la massima semplificazione e la gestione in tempo reale delle domande autorizzatorie, i soggetti coinvolti nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione utilizzano il programma informatico messo a disposizione gratuitamente da Regione Lombardia.(51)
6 quater. Non è soggetta ad autorizzazione la circolazione sulle strade individuate come percorribili dalle cartografie o elenchi di strade di cui ai commi 6 bis e 6 ter, dei mezzi d'opera di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), del d.lgs. 285/1992, che non superino i limiti di massa di cui all'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 285/1992 e i limiti dimensionali di cui all'articolo 61 del medesimo d.lgs. 285/1992, nonchè dei seguenti veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità, a condizione che non superino i limiti di massa di cui all'articolo 62 del d.lgs. 285/1992: (52)
a) veicoli ad uso speciale, macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale; (53)
b) veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione o altro materiale analogo, qualora siano rispettate le condizioni previste all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera d), del d.p.r. 495/1992, ed il trasporto sia effettato con le stesse finalità di pubblica utilità;
c) macchine agricole eccezionali;
d) veicoli o trasporti eccezionali che rispettano le condizioni di cui all'articolo 13, comma 2, punto A), del d.p.r. 495/1992.
6 quinquies. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità operative: (54)
a) (55)
b) (55)
c) per l'attuazione delle misure di semplificazione di cui al comma 6 quater.(56)
7. Alle province ed ai comuni spetta la vigilanza sulla circolazione dei veicoli e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, ivi compreso l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal nuovo codice della strada.
NOTE:
45. Il comma è stato modificato dall'art. 18, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Torna al richiamo nota
46. Il comma è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. d) della l.r. 27 dicembre 2021, n. 24, a decorrere dal 15 marzo 2022. Torna al richiamo nota
53. La lettera è stata modificata dall'art. 5, comma 1, lett. i) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21. Torna al richiamo nota
56. La lettera è stata modificata dall'art. 10, comma 1, lett. f) della l.r. 27 dicembre 2021, n. 24. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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