REGOLAMENTO REGIONALE 19 novembre 2001 , N. 6

Regolamento attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 14, all’articolo 6, comma 4, all’articolo 7, comma 12 e all’articolo 10, comma 9, della l.r. 11 maggio 2001, n. 11 "Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione"

(BURL n. 47, 1º suppl. ord. del 20 Novembre 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-11-19;6

Art. 1.
Oggetto.
1. Il presente regolamento è emanato in attuazione di quanto disposto dall’articolo 4 comma 14, articolo 6 comma 4, articolo 7 comma 12, articolo 10 comma 9 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 "Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione" .
Esso determina, rispettivamente per ciascun articolo della l.r. 11/01 di seguito indicato:
a) i contenuti e le modalità della comunicazione relativa all’esercizio di impianti di potenza al connettore d’antenna non superiore a 7 W, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a);
b) i contenuti e le modalità della comunicazione relativa all’esercizio di impianti ad uso radioamatoriale in concessione, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b);
c) i contenuti e le modalità della comunicazione relativa all’esercizio di reti microcellulari di telecomunicazione, nonché la definizione delle caratteristiche delle medesime reti, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c);
d) i contenuti e le modalità delle comunicazioni di variazione della titolarità dell’impianto, delle sue caratteristiche tecniche, della sua chiusura o messa fuori esercizio, relativamente agli impianti di cui all’articolo 6, comma 1;
e) gli schemi da adottare, relativamente agli impianti di cui all’articolo 7, per le comunicazioni relative:
alla conformità dell’impianto realizzato al progetto presentato ed all’osservanza delle prescrizioni dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 3;
alla variazione di titolarità dell’impianto;
alla disattivazione dell’impianto;
alla variazione delle caratteristiche tecniche o delle modalità di impiego;
f) le modalità di presentazione della comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1;
g) i contenuti della comunicazione relativa al piano di localizzazione, di cui all’articolo 4, comma 11.
Art. 2.
Comunicazione ex art. 6 comma 1 lettera a.
1. La comunicazione di cui all’articolo 6, comma 1 lettera a), della l.r. 11/2001 relativa all’esercizio di impianti di potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W deve contenere almeno le seguenti informazioni:
A) dati anagrafici
1. sede legale, telefono e fax del titolare dell’impianto;
2. generalità e sede legale della proprietà dell’eventuale struttura di supporto su cui viene installato l’impianto;
B) descrizione dell'impianto
B1) Per ogni tipologia di antenna/pannello trasmittente riportare:
1. modello e marca;
2. dimensioni;
3. guadagno massimo (specificare se in dBi o dBd);
4. tabulazione del guadagno in funzione dell’angolo sul piano orizzontale e su quello verticale contenenti la direzione di massimo guadagno;
B2) Nel caso di stazioni radio base, per ogni settore e per ogni tecnica di trasmissione riportare:
1. tipo e numero di antenne utilizzate;
2. angolo orizzontale di puntamento delle antenne rispetto al nord geografico;
3. inclinazione elettrica e meccanica rispetto alla verticale;
4. numero massimo di canali e/o portanti attivabili;
5. potenza di alimentazione per ciascun canale e/o portante;
6. potenza al connettore d’antenna per ciascun canale e/o portante;
B3) Per gli impianti fissi diversi dalle stazioni radio base oltre ai dati di cui al punto B1) che precede riportare:
1. frequenza di funzionamento;
2. potenza totale di alimentazione del sistema.
C) sito d’installazione
1. dati che consentano la localizzazione, in modo univoco, del sito di installazione dell’impianto. È preferita l’indicazione precisa delle coordinate geografiche (Gauss-Boaga);
2. prospetti orizzontali e verticali in scala dell’impianto e della struttura di supporto (traliccio, edificio, etc.) con indicati chiaramente il punto di fissaggio, l’altezza del centro elettrico e l’orientamento di ciascuna antenna e/o pannello. Nei prospetti deve essere inoltre riportato qualsiasi tipo di impianti preesistenti sulla stessa struttura di supporto.
3. planimetria in scala 1:2000 (ove non disponibile possono essere fornite altre planimetrie in scala in grado di fornire dettagli comparabili) dell’area circostante l’impianto con raggio di almeno 100 metri dalle antenne trasmittenti.
Art. 3.
Comunicazione ex art. 6 comma 1 lettera b.
1. La comunicazione di cui all’articolo 6, comma 1 lettera b), della l.r. 11/2001 relativa all’esercizio di impianti ad uso radioamatoriale in concessione deve contenere almeno le informazioni di seguito elencate. L’allegato n. 8 al presente regolamento riporta lo schema della comunicazione da adottare.
a) dati anagrafici e dati descrittivi dell’impianto
1. specificare generalità, indirizzo, telefono del titolare dell’impianto;
2. proprietà eventuale edificio o terreno su cui è localizzata la struttura di supporto;
3. estremi della patente di radiooperatore e della licenza di radioamatore con l’indicazione della classe della licenza.
Art. 4.
Caratteristiche e comunicazione reti microcellulari di telecomunicazione.
1. Ai fini dell’applicazione della l.r. 11/01 , art. 6 comma 1 lettera c) e comma 4, si definisce come rete microcellulare di telecomunicazione un insieme di impianti:
a) formato da stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile tipicamente utilizzate per aumentare la capacità di servizio in presenza di picchi di traffico o per migliorare ed estendere la copertura del servizio all’interno degli edifici;
b) costituito da SRB aventi ciascuna potenza totale al connettore d’antenna non superiore a 4 W;
c) con area di servizio della singola SRB individuabile in zone con raggio massimo di 100 metri intorno all’impianto.
2. La comunicazione di cui all’articolo 6, comma 1 lettera c), della l.r. 11/2001 relativa all’esercizio di impianti che costituiscono una rete microcellulare di telecomunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:
2.1 Per l’insieme degli impianti in un singolo comune
Devono essere indicati gli estremi identificativi del titolare e del gestore della rete, il numero di impianti, il raggio dell’area che deve essere servita da ciascun impianto, l’indicazione dell’area del territorio comunale nella quale si prevede l’installazione di ciascun impianto, utilizzando come supporto cartografia in scala 1:2000 (ove non disponibile possono essere fornite altre planimetrie in scala in grado di fornire dettagli comparabili).
2.2 Per ciascun impianto
Per ogni impianto che fa parte della rete microcellulare di telecomunicazione, trenta giorni prima dell’attivazione, devono essere fornite, in luogo delle informazioni richieste all’articolo 1 del presente Regolamento, le seguenti informazioni tecniche e localizzative:
2.2.1 – generalità e sede legale della proprietà dell’eventuale struttura di supporto su cui viene installato l’impianto;
2.2.2 – Per ogni tipologia di antenna/pannello trasmittente riportare:
modello e marca;
dimensioni;
guadagno massimo (specificare se in dBi o dBd);
tabulazione del guadagno in funzione dell’angolo sul piano orizzontale e su quello verticale contenenti la direzione di massimo guadagno;
2.2.3 – Per ogni impianto:
tipo di antenna utilizzato;
angolo orizzontale di puntamento dell’antenna rispetto al nord geografico;
inclinazione elettrica e meccanica rispetto alla verticale;
numero massimo di canali e/o portanti attivabili;
potenza di alimentazione per ciascun canale e/o portante;
potenza al connettore d’antenna per ciascun canale e/o portante;
precisa indicazione del punto di collocazione, altezza del centro elettrico e orientamento dell’impianto (direzione del lobo primario di irradiazione). Qualora l’impianto venga installato in facciata di una costruzione destinata a stazionamento prolungato di persone, riportare la distanza minima da finestre e balconi sulla stessa facciata e la valutazione dell’attenuazione per retro-irraggiamento nelle condizioni più sfavorevoli, comprese le eventuali attenuazioni delle strutture interposte.
Art. 5.
Comunicazioni ex art. 6 comma 2 oppure art. 7 comma 12.
1. Gli schemi da adottare per le comunicazioni di cui all’articolo 6, comma 2, della l.r. 11/2001 sono riportati negli allegati al presente regolamento, rispettivamente in:
allegato n. 1: variazione di titolarità dell’impianto;
allegato n. 2: variazione delle caratteristiche tecniche dell’impianto;
allegato n. 3: disattivazione dell’impianto.
2. Gli schemi da adottare per le comunicazioni di cui all’articolo 7, commi 5,7,8,9, della l.r. 11/2001 sono riportati negli allegati al presente regolamento, rispettivamente in:
allegato n. 4: dichiarazione di conformità dell’impianto;
allegato n. 5: variazione di titolarità dell’impianto;
allegato n. 6: disattivazione dell’impianto;
allegato n. 7: variazione delle caratteristiche tecniche o delle modalità di impiego dell’impianto.
Art. 6.
Comunicazioni ex art. 10 comma 1.
1. Le comunicazioni per gli impianti già in esercizio, da inviare al Comune ed alla sede dell’ARPA territorialmente competenti ai sensi dell’articolo 10 comma 1, devono contenere lo stesso tipo di informazioni e di dati richiesti per l’esercizio dei nuovi impianti della stessa tipologia, informazioni e dati che sono stati pertanto già specificati ai precedenti:
a) articolo 2 per gli impianti di potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W;
b) articolo 3 per gli impianti ad uso radioamatoriale in concessione;
c) articolo 4 per impianti che fanno parte di reti microcellulari di comunicazione.

Qualora sia già stata presentata documentazione al Comune ed all’ARPA, la stessa può essere integrata con i dati necessari per completare le informazioni richieste.
Art. 7.
Comunicazione ex art. 4 comma 11.
1. Il piano di localizzazione degli impianti da presentare ai Comuni ed all’ARPA entro il 30 novembre di ogni anno ai sensi dell’articolo 4, comma 11, della l.r. 11/2001 deve contenere almeno le seguenti informazioni:
l’indicazione di ognuna delle aree (orientativamente individuabile da una circonferenza di raggio 200 metri per le zone urbane ad alta densità abitativa, 400 metri per le zone urbane o periferiche con bassa densità abitativa, 600 metri per le aree rurali) di ricerca per la collocazione di nuovi impianti per le telecomunicazioni;
l’indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti che sono significative ai fini della valutazione dei campi elettromagnetici prodotti da ciascun impianto che si intende installare o modificare. Possono a tale scopo essere forniti i dati richiesti ai punti 1) e 2) lettera B) dell’allegato B della l.r. 11/2001 .
Art. 8.
Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell’articolo 12 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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