Regolamento Regionale 7 dicembre 2009 , n. 5

Definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere, nonché degli standard obbligatori minimi per le case e gli appartamenti per vacanze, in attuazione del titolo III, capo I e capo II, sezione IV, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 14 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-12-07;5

Art. 1
(Standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi)
1. Gli alberghi sono classificati in cinque classi in base agli standard qualitativi obbligatori minimi di cui all'allegato A, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Per il rinnovo delle classificazioni degli alberghi già classificati alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano gli standard qualitativi obbligatori minimi di cui all'allegato B. Gli stessi standard si applicano nei casi di costruzione o ristrutturazione di alberghi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano state presentate le relative denunce di inizio attività o le domande per il rilascio del permesso di costruire, secondo le disposizioni della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).
3. Nel caso di incremento dei volumi, gli standard minimi di cui all'allegato A si applicano unicamente ai nuovi volumi.
4. Per gli alberghi da insediare o già insediati in edifici sottoposti a tutela e censiti dalle soprintendenze come di interesse storico o monumentale o sottoposti ad altre forme di tutela ambientale o architettonica non è obbligatorio l'adeguamento ai requisiti strutturali e dimensionali.
Art. 2
(Standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione delle residenze turistico alberghiere)
1. Le residenze turistico alberghiere sono classificate in tre classi in base agli standard qualitativi obbligatori minimi di cui all'allegato C.
Art. 3(1)
Art. 4
(Linee guida)
1. Entro il 31 dicembre 2010, la Giunta regionale definisce linee guida relative allo svolgimento, da parte delle province, ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 15/2007, delle funzioni amministrative relative alla classificazione alberghiera, alla relativa vigilanza, anche mediante controlli ispettivi, e alla irrogazione delle sanzioni.
Art. 5
(Norma transitoria)
1. Per gli alberghi già classificati alla data di entrata in vigore del presente regolamento è obbligatorio l'adeguamento entro il 31 dicembre 2010 agli standard qualitativi obbligatori minimi di cui all'allegato B.
NOTE:
1. L'articolo è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lett. a) del r.r. 5 agosto 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
2. L'allegato D è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lett. a) del r.r. 5 agosto 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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