Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 , n. 11

Disciplina del contributo regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 16/2016

(BURL n. n 42, suppl. del 14 Ottobre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-10-10;11

Art. 3
(Finalità, condizioni di accesso, entità e durata)
1. Il contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 2, della legge regionale 16/2016è una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, diretta ai nuclei familiari in condizioni di indigenza, finalizzata alla copertura del canone di locazione e dei servizi a rimborso.
2. Il contributo regionale di solidarietà decorre dalla data di stipula del contratto di locazione di cui all'articolo 16 del regolamento regionale 4/2017.
3. L'entità del contributo regionale di solidarietàè stabilita in un valore economico annuo non superiore a 1.850 euro.
4. Il contributo regionale di solidarietàè riconosciuto per un periodo di trentasei mesi. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2 della legge regionale 16/2016, qualora la condizione di indigenza del nucleo familiare dovesse permanere al termine del contributo finanziario regionale, i comuni e le Aler si fanno carico dei costi della locazione sociale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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