LEGGE REGIONALE 27 luglio 1977 , N. 33

Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica(1)

(BURL n. 30, suppl. ord. del 29 Luglio 1977 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1977-07-27;33

Art. 25 bis
Attività di informazione, formazione, educazione ed etica ambientale.(8)
1. La Regione realizza iniziative e attività di informazione, formazione, educazione ed etica ambientale volte a promuovere:
a) una strategia di informazione e comunicazione, anche attraverso la realizzazione diretta di eventi e manifestazioni;
b) attività di tipo didattico-sperimentale in ambito scolastico;
c) lo sviluppo delle attività nei Centri delle aree regionali protette e nei Centri regionali di educazione ambientale;
d) iniziative di collaborazione con gli enti locali, le associazioni e le cooperative senza scopo di lucro aventi tra i propri fini istituzionali la protezione dell'ambiente.
2. Le attività di indirizzo e di organizzazione delle funzioni in materia di informazione, formazione e educazione ambientale sono svolte dalla Regione in riferimento al sistema nazionale Informazione, formazione educazione ambientale (INFEA), di cui al documento della Conferenza Stato-Regioni approvato nella seduta del 23 novembre 2000, e comprendono in particolare la promozione, la verifica e l'orientamento per tutti i soggetti che intendono confrontarsi e riferirsi al predetto sistema nazionale.
3. Sono individuati come strumenti per la gestione tecnico-operativa in materia:
a) le reti regionali per l'educazione ambientale: rete di riferimento per l’educazione ambientale; rete di educazione ambientale del sistema parchi;
b) il sistema di valutazione, fondato su indicatori di qualità, su scala regionale e territoriale.
4. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sono finanziati gli investimenti e gli interventi per lo sviluppo del sistema formativo ambientale, della cultura della sostenibilità ambientale, della programmazione partecipata e della gestione dei conflitti ambientali.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 16, comma 1, lett. a) della l.r. 31 marzo 2008, n. 10 fatti salvi gli artt. 24 bis, 24 ter e 25 bis. L'articolo 24 terè stato successivamente abrogato dall'art. 33, comma 1 della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7. Torna al richiamo nota
8. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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