LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982 , N. 52

Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt

(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 18 Agosto 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-08-16;52

Art. 6.
Autorizzazione provvisoria.
1. Nei casi d’urgenza, l’autorizzazione provvisoria prevista dall’art. 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 è rilasciata, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal precedente art. 2 dal primo e secondo comma dell’art. 3 e dal quinto comma dell’art. 4, dal presidente della giunta regionale o dall’assessore competente se delegato, per gli impianti a tensione di esercizio superiore a 30.000 volt e dal servizio del genio civile competente per territorio per gli impianti a tensione fino a 30.000 volt.
2. La cauzione prescritta dall’ultimo comma del precitato art. 113 deve essere depositata presso la tesoreria regionale, nella misura da stabilirsi con decreto del presidente della giunta regionale.
3. L’Enel è esonerato dal prestare la cauzione a norma dell’art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342; i depositi cauzionali già prestati dall’Enel o suoi danti causa a garanzia di autorizzazioni, provvisorie o definitive, sono svincolati a favore dell’Ente medesimo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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