LEGGE REGIONALE 14 agosto 1999 , N. 16

Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA

(BURL n. 33, 2º suppl. ord. del 19 Agosto 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-08-14;16

Art. 16.
Struttura organizzativa dell’ARPA.
1. Il regolamento organizzativo definisce l’articolazione della struttura centrale e delle strutture periferiche dell’ARPA, le procedure operative dell’Agenzia, sia interne che relative all’interazione con soggetti esterni, e le modalità di reclutamento del personale.
2. Il regolamento di cui al comma 1 articola in particolare la struttura centrale dell’ARPA per settori tecnico-tematici e la struttura periferica per dipartimenti provinciali o sub-provinciali e servizi territoriali, tenuto conto delle specificità ambientali, territoriali, produttive e della densità di popolazione. Per ragioni di economicità e di efficienza nell’impiego delle risorse, le attività e i servizi possono essere articolati su base sovraprovinciale.(32)
3. Il regolamento definisce inoltre:
a) i servizi che l’ARPA assicura alla Regione, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e ai dipartimenti di prevenzione delle ASL;
b) le modalità per le prestazioni da parte dell’ARPA di attività tecnico-scientifiche a soggetti pubblici diversi rispetto a quelli previsti alla lettera a), sulla base di apposite convenzioni, nonché a privati;
c) le modalità per la prestazione da parte dell’ARPA di attività tecnico-scientifiche e di servizi di informazione e documentazione, a condizioni di particolare favore, ad associazioni prive di scopo di lucro rappresentative di istanze sociali;
d) le modalità di individuazione dei servizi essenziali;(33)
e) le forme di consultazione delle rappresentanze sociali.
5. Per l’adempimento delle proprie attività, l’ARPA può avvalersi, d’intesa con i competenti servizi regionali, del sistema informativo e degli uffici regionali.
6. Nell'espletamento delle attività di controllo e di vigilanza di cui alla presente legge, il personale dell'ARPA accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPA. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo. (35)
6.1. Tra il personale che svolge attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’articolo 14 della legge 132/2016 possono essere individuati e nominati, con provvedimento del Direttore generale, dei dipendenti che, nell’ambito del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, svolgano le funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale.(36)
6 bis. In attuazione della vigente normativa in materia di tutela e protezione dell’ambiente e della salute, l’ARPA è tenuta ad adeguare i propri livelli di prestazioni tecnico-scientifiche e, a tal fine, predispone uno o più specifici piani occupazionali, fermo restando il rispetto del patto di stabilità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l’adeguamento della propria dotazione organica anche avvalendosi di personale già attivo presso la pubblica amministrazione.(37)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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