LEGGE REGIONALE 14 agosto 1999 , N. 16

Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA

(BURL n. 33, 2º suppl. ord. del 19 Agosto 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-08-14;16

Art. 25.
Coordinamento obbligatorio tra ARPA e ASL.
1. L’ARPA stipula convenzioni con le Aziende sanitarie, sulla base di una convenzione tipo definita dalla Giunta regionale, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e razionalizzare, per evitare duplicazioni, le attività ispettive e di controllo. A tal fine è fatto obbligo all’ARPA e ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL di istituire adeguate forme di coordinamento a livello regionale, provinciale e territoriale per esercitare in modo integrato le attività di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale che sanitaria e per garantire un completo interscambio dei dati di interesse comune.
2. Le convenzioni che l’ARPA stipula con le Aziende sanitarie ai sensi del comma 1 definiscono l’ente cui spetta la responsabilità primaria del procedimento che si svolge con il concorso dell’altro soggetto, per quanto di propria competenza.
3. Per un esercizio coordinato ed integrato finalizzato a rendere ottimali le prestazioni erogate e ad evitare sovrapposizioni e disfunzioni, le strutture periferiche dell’ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle ASL istituiscono sedi, strumenti e gruppi di lavoro permanenti sulle principali attività di comune interesse.
4. È fatto obbligo all’ARPA e ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL di attivare degli sportelli unici diffusi sul territorio che si interfaccino con gli utenti in modo integrato in relazione a tutti i procedimenti relativi all’ambiente, alla salute e alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione collettiva; la partecipazione a tali sportelli è aperta agli altri soggetti pubblici che hanno competenze autorizzative e ispettive in materia ambientale e sanitaria; i soggetti partecipanti agli sportelli unici effettuano ispezioni coordinate presso le imprese e rilasciano verbali unici congiunti a seguito delle visite ispettive che interessano più soggetti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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