LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1999 , N. 23

Politiche regionali per la famiglia

(BURL n. 49, 1º suppl. ord. del 10 Dicembre 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-12-06;23

Art. 4 bis(27)
(Centri per la famiglia)
1. La Regione promuove l’istituzione dei centri per la famiglia, quali strutture di prossimità che, in stretto raccordo con gli enti di cui all’articolo 2 bis e con tutti i servizi sociali e socio-sanitari presenti sul territorio, favoriscono il ruolo sociale, educativo e il protagonismo della famiglia e realizzano interventi a sostegno della genitorialità e del benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare attenzione alle fasi di transizione del ciclo di vita della famiglia stessa.
2. I centri per la famiglia:
a) sono organizzati da soggetti pubblici, da enti del Terzo settore e da gestori di unità di offerta sociali o sociosanitarie in sinergia con altri enti e organismi pubblici e privati;
b) si collocano nel sistema dei servizi territoriali integrando e completando la rete di interventi offerti alle famiglie dai servizi sociali, socio-sanitari, educativi, nonché da enti del Terzo settore o da altre forme associative;
c) agiscono attraverso protocolli operativi di collaborazione con i servizi territoriali, i servizi socio-sanitari, i piani di zona, i piani di conciliazione e con tutte le reti già presenti sul territorio.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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