LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 13 bis
Potere sostitutivo della Regione.(13)
1. La Regione, negli ambiti di propria competenza legislativa e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con specifico riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali ai sensi della presente legge, esercita il potere sostitutivo sugli enti locali in caso di accertata inattività nel compimento di atti obbligatori per legge.(14)
2. Decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere, la Giunta regionale, sentito l’ente inadempiente, nomina un commissario ad acta o provvede direttamente al compimento dell’atto.
3. Il commissario ad acta è nominato per un termine non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta.
NOTE:
13. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 8 agosto 2006, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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