LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 47.
Organizzazione territoriale e programmazione del servizio idrico integrato.
1. Il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività  di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della Città metropolitana di Milano, fatto salvo quanto previsto ai commi da 1 bis a 1 quater del presente articolo. Nel rispetto dei criteri di cui al titolo I, in merito all'efficacia, efficienza ed economicità  del servizio, gli enti responsabili interessati, di cui all’articolo 48, comma 1bis, possono tuttavia apportare modifiche alle delimitazioni degli ATO, dandone comunicazione alla Regione. La Giunta regionale stipula opportuni accordi con le regioni e le province autonome limitrofe, per l'organizzazione coordinata del servizio idrico integrato, che possono comprendere la costituzione di ambiti interregionali. (143)
1 bis. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 147, comma 2, del d.lgs. 152/2006, all’articolo 3 bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), nonché in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, è modificato, il perimetro dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Brescia, in ragione della peculiare morfologia territoriale della relativa provincia nella sua parte settentrionale corrispondente al sub-bacino idrografico dell’Oglio sopra-lacuale, è istituito, su proposta dei comuni interessati, l’Ambito Territoriale di Valle Camonica, coincidente con i confini amministrativi della Comunità montana di Valle Camonica, ed è individuata tale Comunità montana quale ente responsabile del nuovo ATO ai sensi dell'articolo 48, comma 1 bis. La Comunità montana, quale ente responsabile del nuovo ATO, garantisce e promuove il coinvolgimento di tutti gli enti che la compongono nei processi decisionali volti a definire i criteri di gestione e affidamento del servizio, assicurando, su richiesta dei comuni, la prosecuzione dell’affidamento del servizio al gestore prescelto dagli stessi ove esistente o della gestione in-house ove ammessa dalla legge. Nell’ATO individuato ai sensi del presente comma, le disposizioni del presente articolo e del successivo articolo 49 riferite alle province si applicano alla Comunità montana di Valle Camonica. Ai fini dell’individuazione dell’ATO di Valle Camonica, la Regione tiene conto anche dell’assenza di pregiudizio per l’assetto e la funzionalità dell’ATO di Brescia, in relazione ai principi di cui all’articolo 147, comma 2, del d.lgs. 152/2006.(144)
1 ter. L’istituzione dell’ATO di Valle Camonica e del relativo ente responsabile è corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei principi e dei requisiti di cui alla normativa statale e al comma 1 bis del presente articolo, dell’analisi costi benefici effettuata nel rigoroso rispetto delle linee guida europee per i progetti di investimento, di una proposta di programma degli interventi per adeguare le infrastrutture alla normativa e agli standard di qualità del servizio vigenti e di una proposta di piano economico finanziario. Entro novanta giorni dalla ricezione della proposta, ove pervenuta dai comuni interessati ai sensi del comma 1 bis, la Giunta regionale si esprime, con deliberazione, sul piano degli investimenti e sul piano economico finanziario trasmessi dalla Comunità montana. La Giunta regionale acquisisce anche il parere dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in merito alle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). A seguito della deliberazione di cui al precedente periodo del presente comma l’ente responsabile dell’ATO di Valle Camonica costituisce il rispettivo Ufficio d’ambito e determina la composizione del relativo Consiglio di amministrazione, garantendo rappresentanza ai comuni in ragione della loro dimensione, ai sensi dell’articolo 48, comma 1 bis. Con successiva deliberazione la Giunta regionale determina, previa intesa tra i due Uffici d’ambito interessati, il trasferimento all’ente responsabile del nuovo ATO delle risorse finanziarie, umane e strumentali in proporzione alla popolazione e alla superficie territoriale di riferimento.(145)
1 quater. L’ufficio d’ambito neocostituito opera nel rispetto dell’unicità di gestione di cui all’articolo 147, comma 2, lettera b), del d.lgs. 152/2006 e, per il territorio dei comuni che al momento della sua costituzione risultano già confluiti nella gestione unica affidata dall’ufficio d’ambito della Provincia di Brescia, è tenuto a indennizzare, per effetto del distacco dall’ATO e della parziale cessazione ex lege del rapporto convenzionale in essere con l’ufficio d’ambito della provincia, il soggetto gestore degli investimenti effettuati nei predetti comuni per la parte non ancora ammortizzata dagli introiti tariffari. In caso di contrasto sulla misura dell’indennizzo dovuto al soggetto gestore del servizio idrico integrato nell’ATO della provincia, la stessa sarà stabilita da un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dall’ente responsabile dell’ATO neo-costituito, uno dal soggetto gestore uscente e uno in accordo tra le parti ovvero, in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Milano.(146)
1 quinquies. L’Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia) trasmette annualmente alla Giunta regionale un rapporto sullo stato di attuazione delle previsioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter.(147)
2. Al fine di perseguire politiche integrate e garantire la gestione omogenea e coordinata degli interventi sui bacini idrografici condivisi, gli enti responsabili interessati, di cui all’articolo 48, comma 1bis, individuano nei rispettivi territori le aree ricadenti nel bacino stesso, denominate aree di interambito, e procedono d'intesa alla programmazione degli interventi e alla definizione di politiche tariffarie coerenti. In tal caso articolano i rispettivi piani d'ambito, di cui all'articolo 48, per interambiti.(148)
2 bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 140, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), il Comune di Campione d’Italia è escluso dal campo di applicazione del presente articolo.(149)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi