Legge Regionale 20 dicembre 2005 , N. 19

Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2006

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 22 Dicembre 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-12-20;19

Art. 1
(Disposizioni di carattere organizzativo, gestionale e contabile)
1. Alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione” e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL))(1)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 2 bis dell’articolo 8 è aggiunto il seguente periodo:
“Il rimborso ventennale si applica altresì, per le quote residue da restituire alla Regione, ai contributi relativi alle iniziative “Accoglienza”, “Montagna”, “Territorio montano” ed “Edilizia scolastica, scuole materne”, nonché ai contributi concessi a favore dei piccoli comuni di cui all’articolo 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia).”.
2. Gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica secondo la disciplina relativa alle misure per il rispetto del Patto di stabilità interno. Per l’anno 2006 il complesso delle spese per consumi intermedi di ogni ente o azienda non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell’anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese dell’anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento.
3. Gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione determinano la dotazione organica secondo le modalità stabilite per la Giunta regionale, per quanto applicabili, e accedono alle procedure e alle graduatorie della Giunta regionale e del Consiglio regionale, ove esistenti, per l’assunzione di dirigenti.
4. Per l’anno 2006 le procedure di reclutamento del personale regionale, per i ruoli del Consiglio e della Giunta regionale, sono attivate sulla base delle rispettive dotazioni organiche stabilite in conformità e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e assicurando comunque che i relativi oneri per le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP, non superino l’ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1 per cento.
5. Per l’anno 2006 la Giunta regionale ed il Consiglio regionale procedono al reclutamento del personale dirigenziale di ruolo mediante concorso anche senza l’attivazione delle procedure di mobilità e disponibilità previste dalle norme vigenti.(2)
8. L’articolo 3 della legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 (Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri) si interpreta nel senso che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, la misura dell’indennità di fine mandato ivi prevista è corrisposta ai Consiglieri aventi diritto indipendentemente dalla data della loro elezione, non valendo a questi fini la disposizione dell’articolo 10 della medesima l.r. 12/1995.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 14 dicembre 1991, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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