Legge Regionale 15 dicembre 2006 , N. 29

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29

Art. 7 sexies
(Presentazione della richiesta al Presidente della Giunta regionale)(4)
1. All’esito della procedura di cui agli articoli 7 bis, 7 ter e 7 quater, i consigli comunali possono presentare richiesta al Presidente della Giunta regionale per la promozione della relativa procedura e per la presentazione del progetto di legge.
2. La deliberazione di richiesta, assunta a maggioranza dei componenti di ciascun consiglio comunale interessato, approva in via definitiva e uniforme i contenuti di cui all’articolo 7, comma 2 e attesta, ai fini della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionale, la regolarità del confronto preliminare, ove prescritto, l’effettuazione del referendum consultivo comunale secondo le norme dello statuto e del regolamento di partecipazione, fermo restando quanto previsto agli articoli 7 quater e 7 quinquies e nel rispetto dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione, il raggiungimento del quorum di partecipazione del 25 per cento degli aventi diritto al voto di cui all’articolo 7 quinquies, comma 3, e di non rientrare nel divieto di ripresentazione della richiesta di cui all’articolo 7 sexies 1, riporta gli esiti della consultazione referendaria e indica l’eventuale sussistenza di contenzioso sulla regolarità delle operazioni referendarie o anche sui risultati della votazione. (8)
3. I comuni interessati allegano alla richiesta i verbali di proclamazione dei risultati della consultazione referendaria, nonché ogni altra documentazione utile ai fini della deliberazione del Consiglio regionale relativa alla possibile assunzione del referendum ai sensi dell’articolo 9.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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