Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 138
1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale della pesca di cui all'articolo 135, adotta i seguenti strumenti di programmazione, indirizzo, ricognizione e pianificazione:(454)
a) piano ittico regionale contenente:(455)
2. a categorizzazione dei corpi idrici regionali, suddivisi in bacini di pesca, in funzione dei livelli di pregio dei popolamenti ittici;
3. i criteri di esecuzione degli interventi sull’habitat acquatico ai fini della conservazione e dell’incremento dei popolamenti ittici;
5. le azioni con cui prevenire l’introduzione e limitare la diffusione delle specie alloctone invasive;
b) carta ittica regionale recante la ricognizione della distribuzione sul territorio regionale di tutte le specie ittiche;(456)
5. La Provincia di Sondrio, sentita la consulta provinciale della pesca, approva il piano ittico provinciale e la carta ittica provinciale in conformità rispettivamente al piano ittico regionale e alla carta ittica regionale.(461)
8 bis. Il piano ittico regionale e il piano ittico della Provincia di Sondrio sono aggiornati con periodicità non superiore a dieci anni. La carta ittica regionale e la carta ittica della Provincia di Sondrio, quali strumenti informatizzati funzionali alla redazione dei documenti programmatici e pianificatori previsti dal presente titolo, sono periodicamente aggiornate rispettivamente a cura degli uffici territoriali regionali e della Provincia di Sondrio.(464)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
454. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. xxx) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25e successivamente modificato dall’art. 2, comma 8, lett. bb) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
455. La lettera è stata sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. s) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
456. La lettera è stata sostituita dall’art. 2, comma 8, lett. cc) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.e dall'art.13, comma 1, lett. t) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
457. La lettera è stata abrogata dall'art. 13, comma 1, lett. u) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17..
461. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. xxx) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25e successivamente modificato dall’art. 2, comma 8, lett. jj) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Il comma è stato nuovamente sostituito dall'art. 13, comma 1, lett.w) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia