Legge Regionale 29 giugno 2009 , n. 10

Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale

(BURL n. 26, 2° suppl. ord. del 30 Giugno 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-06-29;10

Art. 8(33)
(Interventi di conservazione, riqualificazione e valorizzazione delle aree protette e di Rete Natura 2000)
1. Al fine di consentire il completamento delle opere di conservazione, riqualificazione e valorizzazione dell'ambiente naturale delle aree protette e di Rete Natura 2000, i termini di realizzazione degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), riferiti ai benefici finanziari, assegnati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), con scadenza entro l'anno 2009, sono prorogati di ulteriori 18 mesi. In tali casi non si applica la procedura di proroga di cui all'articolo 27, comma 3, della l.r. 34/1978.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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