Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 6
(Agenzie di tutela della salute)(66)
1. Sono istituite le agenzie di tutela della salute, di seguito denominate ATS, come da allegato 1 che costituisce parte integrante della presente legge.
2. Le ATS sono dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Le ATS attuano la programmazione definita dalla Regione, relativamente al territorio di propria competenza ed assicurano, con il concorso di tutti i soggetti erogatori, i LEA ed eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie. L’erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie è assicurata dai soggetti accreditati e contrattualizzati di natura pubblica e privata. Le ATS garantiscono l’integrazione di tali prestazioni con quelle sociali di competenza delle autonomie locali. Le ATS stipulano contratti con i soggetti erogatori pubblici e privati accreditati insistenti sul relativo territorio di competenza e garantiscono il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PSSL. In particolare, le ATS devono garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) e i).(67)
3. Alle ATS sono in particolare attribuite le seguenti funzioni:(68)
0a) analisi della domanda di salute del proprio territorio e dell’adeguatezza dell’offerta al fine di proporre alla Regione la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private nell’ambito del territorio di competenza idonee a soddisfare pienamente i bisogni rilevati, ferma restando la competenza della Regione stessa ad autorizzare la realizzazione di tali strutture in coerenza con gli indirizzi di programmazione regionale anche con riferimento a caratteristiche dimensionali e ferma restando l’osservanza delle norme relative all’ individuazione del soggetto realizzatore;(69)
a) negoziazione e acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie dalle strutture accreditate, secondo tariffe approvate dalla Regione, come previsto dall’articolo 5, comma 3; su richiesta dei comuni e ai fini di una migliore integrazione con le prestazioni sociosanitarie, le ATS possono estendere tali attività anche alle prestazioni sociali, i cui oneri non possono comunque gravare sul fondo sanitario regionale;
b) garanzia, verifica e controllo della corretta erogazione dei LEA sul territorio di competenza in tutta la rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, secondo il principio di appropriatezza e garanzia della continuità assistenziale;(70)
c) (71)
d) governo e diffusione dei programmi di promozione della salute, prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione;(72)
d bis) programmazione, controllo e governo delle attività dei dipartimenti funzionali di prevenzione delle ASST;(73)
e) programmazione, coordinamento e svolgimento dell’attività in tema di sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare, sanità animale, zoomonitoraggio ambientale, igiene urbana veterinaria, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, impianti industriali e supporto all’export;(74)
f) programmazione e svolgimento delle attività di prevenzione e controllo della salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, igiene e sanità pubblica, salute e ambiente, sicurezza degli alimenti non di origine animale, dei materiali a contatto con gli alimenti e dell’acqua destinata al consumo umano e conseguente svolgimento delle stesse attività di controllo, compreso il controllo periodico impiantistico e tecnologico;(75)
g) (76)
h) attuazione degli indirizzi regionali, governo territoriale e monitoraggio della spesa in materia di farmaceutica, dietetica e protesica;(77)
i) vigilanza e controllo sulle strutture e sulle unità d’offerta sanitarie, sociosanitarie e sociali, come previsto dall’articolo 10 del d.lgs. 502/1992, secondo le cadenze previste dai propri piani di controllo annuali e da quelli previsti dall’agenzia di controllo di cui all’articolo 11;
i bis) coordinamento, per il territorio di competenza, delle politiche di investimento, in coerenza con gli indirizzi di programmazione regionale;(78)
i ter) raccolta del fabbisogno di personale per il territorio di competenza e coordinamento, a livello territoriale, delle eventuali procedure aggregate per il relativo reclutamento, ferma restando l’autonomia delle singole strutture nel reclutamento delle figure sanitarie;(78)
i quater) coordinamento e governo dell’attività necessaria per la stesura e sottoscrizione, unitamente alle ASST di riferimento, degli accordi con i MMG e i PLS del territorio di competenza, sentite le rappresentanze degli erogatori privati accreditati.(78)
4. Nell’ambito degli approvvigionamenti, alle ATS compete il coordinamento nella raccolta dei fabbisogni dei servizi logistici, informatici e dei beni e servizi sanitari in raccordo con l’Agenzia regionale per l’innovazione e gli acquisti (ARIA).(79)
5. Le ATS, sentiti i collegi dei sindaci di cui all’articolo 20, comma 2, lettera b), si avvalgono del dipartimento di cui al comma 6, lettera f), per garantire l’integrazione della rete sanitaria e sociosanitaria con quella sociale e per organizzare tale integrazione anche attraverso i piani di zona di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario).(80)
6. Ogni ATS adotta l’organizzazione interna più idonea alla propria realtà territoriale, sottoponendola all’approvazione della Giunta regionale e si articola nei seguenti dipartimenti:(81)
a) dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria;
b) (82)
c) dipartimento per la programmazione, accreditamento, acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie che svolge anche la funzione di coordinamento e sottoscrizione dell’accordo con i MMG e con i PLS di cui al comma 3, lettera i quater);(83)
d) dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale;
e) dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali;
f) dipartimento della programmazione per l’integrazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie con quelle sociali, con la possibilità di attivare una cabina di regia con funzioni consultive rispetto alle attività del dipartimento, la cui composizione è determinata con provvedimento del direttore generale dell’ATS secondo linee guida stabilite dalla Giunta regionale, anche al fine di risolvere le situazioni di criticità di natura sanitaria e sociosanitaria riscontrate nel territorio di propria competenza.(84)
6 bis. Il dipartimento di cui al comma 6, lettera f), attraverso la cabina di regia, favorisce l’attuazione delle linee guida per la programmazione sociale territoriale, promuove strumenti di monitoraggio che riguardano gli interventi e la spesa sociale e sanitaria e garantisce la continuità, l’unitarietà degli interventi e dei percorsi di presa in carico delle famiglie e dei loro componenti con fragilità, con particolare attenzione alle persone con disabilità, promuovendo l’utilizzo da parte dei comuni e delle ASST del progetto di vita quale strumento per creare percorsi personalizzati e integrati nella logica del budget di salute.(85)
7. Le ATS provvedono alla riscossione dei ticket anche sulle proprie prestazioni sanitarie, nonché all’autorizzazione e al coordinamento della riscossione diretta da parte dei soggetti erogatori che ne facciano richiesta e, in tutti i casi di accertamento di dichiarazioni mendaci rese dagli interessati ai fini dell’esenzione dal pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria, procedono al recupero delle somme non riscosse, nonché all’applicazione, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria), della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale. Le somme riscosse a seguito dell’irrogazione delle sanzioni sono introitate dalle ATS.(86)
8. Le ATS ispirandosi ai principi di cui all’articolo 2, al fine di garantire un’efficace, efficiente, appropriata ed economica integrazione delle attività di erogazione dei servizi del SSL, possono prevedere modelli di coordinamento delle attività erogate da tutti i soggetti pubblici e privati nell’ambito del territorio di rispettiva competenza.(87)
9. Quanto previsto dal comma 8 avviene mediante la stipula di specifici accordi che non possono modificare, né tutto né in parte, i criteri, le modalità e l’ammontare delle remunerazioni delle prestazioni erogate oggetto dell’accordo, fatta salva la preventiva ed espressa autorizzazione della Regione.(88)
10. Con le medesime modalità ed i limiti di cui ai precedenti commi, le ATS possono autorizzare la stipula di accordi anche con soggetti privati accreditati di cui all’articolo 8, purchè in possesso di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività richiesta e previo espresso e preventivo consenso degli stessi soggetti privati.
11. Le ATS, coerentemente con il PSSL di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e in applicazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, possono concordare con i soggetti erogatori che operano sul proprio territorio di competenza di modificare la propria offerta, al fine di rispondere con maggiore appropriatezza ai bisogni sanitari e sociosanitari dei cittadini. In mancanza di un’adeguata offerta territoriale, le ATS adeguano la propria attività di programmazione per rispondere alla domanda inevasa di prestazioni sociosanitarie e sanitarie.(89)
11 bis. Le ATS autorizzano l'assegnazione ad altra destinazione dei beni immobili trasferiti ai comuni a seguito dello scioglimento degli enti comunali di assistenza, ovvero dei beni delle ex IIPPAB, trasferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia) o devoluti ai comuni in periodo antecedente, nonché gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali sui medesimi beni. Il provvedimento è adottato entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, previa acquisizione del parere dell'Assemblea dei sindaci dei comuni compresi nel distretto competente per territorio.(90)
NOTE:
67. Il comma è stato modificato dall'art. 36, comma 18, della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22. Torna al richiamo nota
70. La lettera è stata sostituita dall'art. 8, comma 1, lett. c) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22. Torna al richiamo nota
72. La lettera è stata modificata dall'art. 8, comma 1, lett. e) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22. Torna al richiamo nota
74. La lettera è stata sostituita dall'art. 8, comma 1, lett. g) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22. Torna al richiamo nota
75. La lettera è stata sostituita dall'art. 8, comma 1, lett. h) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22. Torna al richiamo nota
77. La lettera è stata modificata dall'art. 8, comma 1, lett. j) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22. Torna al richiamo nota
83. La lettera è stata modificata dall'art. 8, comma 1, lett. p) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22. Torna al richiamo nota
84. La lettera è stata modificata dall'art. 8, comma 1, lett. q) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22. Torna al richiamo nota
89. Il comma è stato modificato dall'art. 36, comma 18, della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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