Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 13
(Centri di assistenza tecnica alle imprese)(26)
1. La segnalazione certificata di inizio attività dei centri di assistenza è presentata alla Giunta regionale, corredata dalla seguente documentazione:(27)
a) atto costitutivo del centro di assistenza;
c) relazione sugli obiettivi e sulle finalità che l'attività del centro di assistenza si propone di realizzare;
d) indicazione degli elementi e delle risorse possedute ai fini dello svolgimento delle attività svolte dal centro di assistenza.
NOTE:
26. La rubrica è stata modificata dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 3 aprile 2014, n. 14. Torna al richiamo nota
27. Il comma è stato modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b) della l.r. 3 aprile 2014, n. 14. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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