Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 39
(Commissione regionale per i mercati)
1. È costituita presso la Regione una commissione consultiva per i mercati, presieduta dall'assessore competente e composta:
a) da due rappresentanti di Unioncamere Lombardia;
b) da tre rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiano (ANCI);
c) da un rappresentante dell'Unione delle Province Lombarde (UPL);
d) da tre rappresentanti dei produttori agricoli designati dalle associazioni regionali di categoria, di cui due per le associazioni più rappresentative dei coltivatori diretti;
e) da cinque rappresentanti dei commercianti designati dalle associazioni regionali di categoria, di cui tre per le associazioni più rappresentative;
f) da tre rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle associazioni regionali di categoria più rappresentative;
g) da un rappresentante dell'industria di trasformazione designato dall'associazione regionale di categoria;
h) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali del lavoro designati dalle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative;
i) da un rappresentante dei facchini liberi esercenti associati;
l) da un rappresentante di istituti di credito a carattere regionale o nazionale designato dall'istituto bancario tesoriere della Regione.
2. Il presidente della commissione può chiamare a partecipare alle sedute gli assessori competenti per materia a seconda degli argomenti all'ordine del giorno.
3. La commissione, nominata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi