Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 49
(Facchinaggio)
1. Le operazioni di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato possono essere svolte dall'ente gestore direttamente o affidate mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo le norme fissate dal regolamento di mercato di cui all'articolo 42.
2. Gli operatori alle vendite nell'ambito dei propri punti di vendita e gli acquirenti nell'ambito del mercato possono provvedere al carico e scarico delle merci di loro proprietà, personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti.
3. La commissione di mercato di cui all'articolo 43 può, per comprovate esigenze, derogare temporaneamente alla disciplina contenuta nel presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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