Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 107
(Disposizioni in materia di orari e turni di servizio degli impianti di distribuzione carburanti)
1. Le variazioni degli orari di servizio, all'interno della fascia consentita, richieste dai gestori degli impianti di distribuzione carburanti al fine di sopperire ad accresciute necessità connesse a particolari periodi o situazioni dell'anno sono autorizzate dai comuni senza la necessità di previo nulla osta regionale. I comuni danno comunicazione alla Regione delle variazioni di orario autorizzate.
2. Le variazioni dei turni di servizio degli impianti di distribuzione di carburanti sono autorizzate dai comuni senza la necessità di previo nulla osta regionale. Resta fermo l'obbligo di acquisire il previo nulla osta regionale per le autorizzazioni concernenti il servizio notturno.
3. I comuni devono trasmettere alla Regione copia delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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