Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 126
(Calendari fieristici)
1. Entro il 15 dicembre di ogni anno, è pubblicato il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche comunicate dagli organizzatori per l'anno successivo.(212)
2. Il calendario ha anche una proiezione pluriennale per le manifestazioni fieristiche internazionali che si tengono con cadenze superiori all'anno.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organizzatori di manifestazioni fieristiche comunicano alla Regione la richiesta di inserimento nel calendario regionale e per l'eventuale riconoscimento della qualifica internazionale, nazionale o regionale, e ai comuni la richiesta per la qualifica locale. Fatto salvo il diritto degli organizzatori ad effettuare comunque la manifestazione decorsi sessanta giorni dalla comunicazione alla Regione, qualora tale comunicazione pervenga alla Regione dopo il 31 gennaio, la manifestazione decade dal diritto di inserimento nel calendario regionale relativo all'anno seguente.(213)
4. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Regione comunica agli organizzatori il riconoscimento di qualifica. Tale riconoscimento si intende definitivo salvo la verifica, da attuarsi in sede di coordinamento interregionale, dell'insussistenza di concomitanze con manifestazioni di altre regioni.
4 bis. La Giunta regionale definisce le procedure e i requisiti per l’eventuale integrazione del calendario regionale e per il riconoscimento della qualifica internazionale, nazionale e regionale di ulteriori manifestazioni di rilevante interesse non previste in sede di programmazione annuale.(214)
5. Entro il 31 luglio di ogni anno, la Regione, con decreto del dirigente competente in materia di fiere approva il calendario regionale per le manifestazioni con qualifica internazionale nazionale e regionale, che contribuisce alla formazione del calendario nazionale.(215)
6. Ai fini della pubblicazione del calendario regionale, i comuni trasmettono alla Regione l'elenco delle manifestazioni fieristiche locali comunicate ai sensi dell'articolo 124, comma 2, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello in cui tali manifestazioni si svolgono.(216)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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