Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 144
(Sviluppo dell'offerta di carburanti eco-compatibili)
1. La Regione stipula accordi per lo sviluppo dell'offerta di prodotti eco-compatibili, anche mediante forme di incentivazione di tipo economico e finanziario.
2. Al fine di favorire una maggiore diffusione dei servizi accessori all'utente di cui all'articolo 82, comma 1, lettera j), nonché di prodotti a limitato impatto ambientale e l'autosufficienza energetica dell'impianto mediante fonti rinnovabili, i comuni individuano idonee forme di incentivazione anche mediante agevolazioni e deroghe di tipo urbanistico o interventi sulle volumetrie consentite.
3. La Regione e gli operatori del settore, anche attraverso le loro associazioni di rappresentanza, possono stipulare specifici accordi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 89, comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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