Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 148 ter
(Riconoscimento delle attività storiche e di tradizione ed elenco regionale)(221)
1. La Giunta regionale:
a) individua i criteri necessari per ottenere il riconoscimento regionale delle attività storiche e di tradizione;
b) stabilisce le modalità e le procedure per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione segnalate dalle Camere di Commercio, dagli enti locali, dalle associazioni di rappresentanza delle imprese e dalle associazioni dei consumatori o segnalate direttamente dalle imprese che intendano proporre la propria candidatura;(222)
c) istituisce l’elenco regionale delle attività storiche e di tradizione e definisce criteri e modalità per la sua tenuta e per il suo aggiornamento periodico.
2. La direzione generale competente procede al riconoscimento delle attività storiche e di tradizione e alla loro iscrizione nell’elenco regionale di cui al comma 1.
3. E’ fatta salva l’iscrizione delle imprese già riconosciute storiche ed inserite nel registro regionale di cui alla precedente disciplina purchè le stesse abbiano mantenuto i requisiti richiesti.
NOTE:
222. Il comma è stato modificato dall'art. 32, comma 1 della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi