Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 9
(Programmazione e Conferenza regionale del trasporto pubblico locale)
1. Gli strumenti di programmazione sono:
a) il programma regionale della mobilità e dei trasporti;
b) il programma dei servizi ferroviari;
c) il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne;
d) i programmi di bacino del trasporto pubblico locale.
2. La Regione individua, quale modalità per favorire l'integrazione fra le istanze istituzionali, economiche e sociali, il confronto tra le realtà rappresentative degli enti pubblici, degli operatori e degli utenti. A tale scopo è istituita, presso la competente direzione generale, la Conferenza regionale del trasporto pubblico locale, che viene consultata al fine della elaborazione degli atti di competenza regionale di cui al presente Capo, nonché, su proposta dell'assessore regionale competente, in relazione alle ulteriori iniziative di rilevanza regionale e aventi un significativo impatto sul settore del trasporto pubblico locale sotto il profilo finanziario e operativo.
3. I componenti della Conferenza regionale di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'assessore delegato e durano in carica per l'intera legislatura. Con atto della Giunta regionale sono definite le modalità di consultazione e di funzionamento della Conferenza regionale, che è composta da:
a) l'assessore regionale competente o suo delegato;
b) gli assessori provinciali competenti o loro delegati;
c) gli assessori dei comuni capoluogo di provincia competenti o loro delegati;
d) un rappresentante di ciascuna delle agenzie per il trasporto pubblico locale;
e) un rappresentante dell'ente per la navigazione sui laghi d'Iseo, Endine e Moro;
f) i presidenti dell'Unione province lombarde (UPL), dell'Associazione Regionale Comuni Lombardi (ANCI Lombardia) e dell'Unione regionale delle Camere di commercio lombarde;
g) un rappresentante di ciascuna delle associazioni delle imprese di trasporto pubblico locale maggiormente rappresentative in ambito regionale;
h) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
i) un rappresentante dell'azienda gestore del servizio di trasporto pubblico locale del comune capoluogo di Regione;
j) un rappresentante delle aziende di gestione dei servizi di navigazione regionale;
k) i rappresentanti delle aziende ferroviarie e dei gestori delle infrastrutture ferroviarie operanti nel territorio della regione;
l) i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. 6/2003, e i rappresentanti dei viaggiatori in possesso dei requisiti minimi stabiliti dalla Giunta regionale.
4. Alle sedute della Conferenza regionale possono partecipare, su invito del Presidente della Giunta regionale o dell'assessore delegato, i rappresentanti di altri soggetti interessati ai temi trattati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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