Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 33
(Affidamento dei servizi ferroviari di competenza regionale)
1. Nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza, la Regione affida i servizi ferroviari di sua competenza, mediante la stipulazione di contratti di servizio, ad imprese ferroviarie individuate, nel rispetto della normativa vigente e, in via ordinaria, mediante procedura ad evidenza pubblica. La Regione, d'intesa con le agenzie, può effettuare l'affidamento congiunto dei servizi territoriali (TPL e SFR), affidando all'agenzia l'espletamento della gara.
2. Le imprese ferroviarie hanno accesso alla rete nazionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del d.lgs. 422/1997, ed alla rete regionale, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 38.
3. La Regione svolge analisi di mercato attraverso la richiesta pubblica di manifestazioni di interesse alle imprese ferroviarie disposte a gestire una o più direttrici ferroviarie. Nelle manifestazioni di interesse, redatte in conformità ad apposito bando regionale, le imprese dovranno precisare tempi, modi e condizioni per l'avvio del servizio.
4. In tutti i casi di successione nell'esercizio del servizio ferroviario regionale, il gestore uscente è tenuto a proseguire il servizio sino all'effettivo subentro del nuovo gestore. Per i primi dodici mesi di proroga le condizioni contrattuali del servizio restano immutate. Oltre il dodicesimo mese eventuali modifiche delle condizioni contrattuali sono negoziate tra le parti.
5. I servizi ferroviari di cui all'articolo 30, comma 3, lettera c), sono assentiti mediante autorizzazione rilasciata a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge per esercitare servizi di trasporto di persone su ferro, sulla base delle modalità definite dalla Giunta regionale.
6. La Regione, in relazione alle esigenze di coordinamento tra le reti ed i sistemi di trasporto e per agevolare la mobilità delle persone, può concordare con i gestori dei servizi di cui al comma 5 interventi di natura tariffaria che non compromettano l'equilibrio economico della gestione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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