Legge Regionale 7 novembre 2013 , n. 10

Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di panificazione

(BURL n. 46, suppl. del 11 Novembre 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-11-07;10

Art. 12
(Norma finanziaria)
1. Per la realizzazione delle attività relative all'attività di formazione, previste dall'articolo 4 comma 4, della presente legge, è autorizzata per il 2013 la spesa di parte corrente di 50.000,00 euro.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante le risorse allocate alla Missione 15 'Politiche per il lavoro e la formazione professionale' - Programma 02 'Formazione Professionale' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.
3. Per l'istituzione del contrassegno regionale e del Registro regionale delle specialità da forno tipiche della tradizione lombarda, previsti agli articoli 6 e 7 della presente legge, è autorizzata per il 2013 la spesa di parte corrente di 48.000,00 euro.
4. Agli oneri di cui al comma 3 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 'Sviluppo economico e competitività' - Programma 01 'Industria, PMI e Artigianato' del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.
5. Per gli anni 2014 e 2015 le spese di cui ai commi 1 e 3 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate alle missioni/programmi sopracitate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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