Legge Regionale 17 marzo 2015 , n. 5

Disposizioni in materia di interventi di soccorso alpino e speleologico in zone impervie, recupero e salvataggio di persone infortunate o in situazioni di emergenza

(BURL n. 12, suppl. del 20 Marzo 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-03-17;5

Art. 2
(Gestione del soccorso ed elisoccorso)
1. Le attività di soccorso sanitario, compreso l'elisoccorso, sono svolte dalla Regione Lombardia per il tramite dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza (AREU) che, in ambiente impervio o ostile montano e ipogeo, si avvale in base ad apposita convenzione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) - Servizio Regionale Lombardo.
2. La Regione, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), riconosce e promuove l'attività di soccorso prestata dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.
3. La Regione si avvale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Regionale Lombardo, quale struttura regionale operativa del CNSAS nazionale e del servizio della Protezione Civile, per l'attuazione degli interventi di soccorso tecnico degli infortunati, dei pericolanti e per il recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio lombardo, in stretto coordinamento con AREU.
4. La Regione, nell'ambito della promozione turistica della montagna e dell'ipogeo lombardi e con l'intento di promuovere la cultura di un turismo responsabile, favorisce la diffusione e la conoscenza delle indicazioni fornite dal Club Alpino italiano (CAI) nella sfera della propria attività formativa e divulgativa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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