Legge Regionale 24 giugno 2015 , n. 17

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità

(BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-06-24;17

Art. 15
(Codice di autoregolamentazione dei gruppi consiliari)
1. I gruppi consiliari approvano un codice di autoregolamentazione per i consiglieri regionali aderenti al gruppo, che faccia riferimento alle migliori pratiche in materia di legalità, trasparenza, prevenzione e contrasto della corruzione, nominando al proprio interno apposito responsabile. Il ruolo di consigliere responsabile non può essere ricoperto da coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale.
1 bis. Sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione dedicata ai gruppi consiliari, è pubblicato il codice di autoregolamentazione di ciascun gruppo consiliare, su richiesta del gruppo stesso.(24)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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