Legge Regionale 8 luglio 2015 , n. 19

Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

(BURL n. 28, suppl. del 10 Luglio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-07-08;19

Art. 7
(Tavoli istituzionali di confronto sugli ambiti territoriali ottimali e omogenei e per la promozione della specificità dei territori montani)
1. È istituito, per ogni provincia, un tavolo istituzionale di confronto, al fine di indicare, in via sperimentale e in accordo con la Regione, le zone omogenee eventualmente individuate dagli statuti provinciali quali ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni ricompresi negli stessi ambiti, di specifiche funzioni e servizi comunali. Il tavolo può altresì considerare, in via sperimentale, le zone omogenee quali ambiti territoriali ottimali per l'esercizio di specifiche funzioni, conferite o confermate dalla Regione alle province, con il concorso di comuni, forme associative intercomunali o comunità montane. Con convenzione tra gli enti interessati e la Regione sono disciplinate le modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma, nell'ambito delle zone omogenee, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Fatte salve le funzioni del comitato paritetico costituito, ai sensi dell'articolo 5, per la specificità della Provincia di Sondrio, i tavoli istituzionali di confronto, di cui al comma 1, istituiti nelle altre province che comprendono territori montani, formulano proposte per l'applicazione ai rispettivi territori montani, in via sperimentale e comunque in accordo con la Regione, delle disposizioni che prevedono il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 56/2014, della specificità della Provincia di Sondrio.
3. Ai tavoli di cui al comma 1 partecipano i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti interessati, secondo modalità determinate con deliberazione della Giunta regionale. Ai tavoli possono partecipare, previa intesa, anche i rappresentanti degli organi statali competenti.
4. La Giunta regionale determina, altresì, le modalità di funzionamento dei tavoli di cui al comma 1, fermo restando che dall'istituzione degli stessi non derivano oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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