Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 70
(Imprese turistiche e dell'attrattività)
1. Ai fini della presente legge sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, di infrastrutture e di esercizi turistici.
2. Sono imprese dell'attrattività territoriale, oltre alle imprese di cui al comma 1, anche le imprese di somministrazione di alimenti e bevande, del tempo libero, dello sport e del benessere, quelle culturali e creative, delle tecnologie digitali, le imprese di valorizzazione della produzione agroalimentare e artigianale regionale e quelle del commercio al dettaglio con particolare riferimento a quelle storiche e di qualità.
3. Sono estesi alle imprese di cui ai commi 1 e 2, ivi comprese le agenzie di viaggio e turismo, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, previsti dalle norme vigenti per le piccole e medie imprese industriali e artigianali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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