Legge Regionale 15 marzo 2016 , n. 4

Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua

(BURL n. 11, suppl. del 18 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-15;4

Art. 15
(Opere necessarie all'attuazione di concessioni di derivazioni ai sensi del r.d. 1775/1933)
1. La concessione di derivazione di acque pubbliche ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) costituisce titolo all'occupazione delle aree del demanio idrico fluviale per l'insediamento dei manufatti costituenti la derivazione. L'onere per l'utilizzazione di dette aree si intende ricompreso nel canone relativo alla concessione di derivazione.
2. Le limitazioni di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904 non si applicano alle opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione delle acque, principali e accessorie, ai manufatti e agli edifici realizzati per l'attuazione di concessioni di derivazione rilasciate ai sensi del r.d. 1775/1933.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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