Legge Regionale 15 marzo 2016 , n. 4

Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua

(BURL n. 11, suppl. del 18 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-15;4

Art. 30
(Modifiche alla l.r. 31/2008 e alla l.r. 25/2011)
1. Per le finalità di cui all'articolo 29, alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(18) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 76 è sostituita dalla seguente:
'e) la conservazione e la difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale ed urbano anche ai fini della fruizione turistico-ricreativa e sportiva, nonché la costruzione di corridoi ecologici e di percorsi per la mobilità lenta;';
b) il comma 1 dell'articolo 77 è sostituito dal seguente:
'1. Ai fini del presente titolo, nei comprensori di bonifica e irrigazione, sono considerate opere pubbliche di competenza regionale:
a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acque superficiali o anche di falda a uso irriguo e altri usi produttivi, nonché la sistemazione degli impianti e dei manufatti di regolazione dei canali di bonifica e irrigazione;
b) le opere e gli impianti di difesa idraulica e idrogeologica;
c) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
e) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;
f) le opere finalizzate al mantenimento e al ripristino della funzionalità idraulica che, per la loro importanza idraulica, paesaggistica e ambientale, costituiscono componente di salvaguardia e di valorizzazione del territorio;
g) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione delle opere di cui alle lettere da a) a f);
h) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino ambientale e di protezione dalle calamità naturali rientranti nell'ambito dei comprensori di bonifica e secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
i) le alzaie e gli argini, anche utilizzati come percorsi pedonali, ciclabili o equestri, con salvaguardia della relativa funzionalità ai fini della manutenzione del reticolo idrico.';
c) dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:
'Art. 78 bis
(Adeguamento delle delimitazioni dei comprensori di bonifica e irrigazione)
1. Il territorio di cui all'articolo 78, comma 1, non incluso nei comprensori di bonifica e irrigazione ridelimitati in applicazione dell'articolo 79 bis, è accorpato al comprensorio più omogeneo sotto il profilo della continuità idrografica e idraulica, in modo da risultare funzionale alle esigenze di programmazione, esecuzione e gestione dell'attività di bonifica, di irrigazione, di difesa del suolo e di coordinamento dell'intervento pubblico con quello privato. La Giunta regionale adotta la proposta di adeguamento delle delimitazioni dei comprensori di bonifica e irrigazione e la trasmette ai comuni, alle province, alla Città metropolitana di Milano e ai consorzi di bonifica interessati, che esprimono il parere di competenza entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta stessa, trascorso il quale il parere si intende favorevole; la Giunta regionale approva la proposta definitiva e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.';
d) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 80 è sostituita dalla seguente:
'f) espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio, nonché del parere alla provincia o alla Città metropolitana di Milano previsto dall'articolo 36 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava). In caso di mancato parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta l'autorità competente può comunque dare seguito alle domande di concessione;';
e) dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 80 è inserita la seguente:
'f bis) espressione del parere sul documento di polizia idraulica per l'individuazione del reticolo idrico minore di cui all'articolo 3, comma 114, lettera a), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59') e relativi provvedimenti attuativi; in caso di mancato parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, l'autorità competente può comunque dare seguito alle attività finalizzate all'individuazione del reticolo;';
f) il comma 4 dell'articolo 82 è sostituito dal seguente:
'4. Il Consiglio regionale nomina per ciascun consorzio di bonifica il revisore legale e un supplente, al fine di assicurare la necessaria continuità nell'attività di controllo, iscritti regolarmente nel registro dei revisori legali, con i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196). Il supplente sostituisce il revisore legale, per il tempo necessario, in caso di impedimento temporaneo. In caso di dimissioni, decadenza, morte o impedimento permanente, il revisore legale è sostituito dal supplente fino alla nomina del nuovo revisore legale ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale). Il revisore e il suo supplente vengono nominati per un periodo corrispondente al mandato degli organi elettivi o del commissario regionale.';
g) dopo il primo periodo del comma 2 dell'articolo 83 è inserito il seguente:
'Ferma restando la funzione di vigilanza del revisore legale, di cui all'articolo 82, comma 4, sull'osservanza delle disposizioni normative ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 123/2011, spetta al direttore il controllo di regolarità amministrativa degli atti del consorzio.';
h) dopo l'articolo 90 è inserito il seguente:
'Articolo 90 bis
(Interventi dei consorzi di bonifica sul reticolo idrico principale)
1. La Regione può affidare ai consorzi di bonifica, previa convenzione, la realizzazione e la relativa progettazione, manutenzione e gestione delle opere e impianti di cui all'articolo 77 che interessano corsi d'acqua del reticolo principale, purché previste nella programmazione di cui all'articolo 3 della legge regionale recante (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua). Il consorzio determina gli oneri in rapporto ai benefici conseguiti dagli immobili ubicati nel comprensorio di bonifica e irrigazione con la realizzazione delle opere, li individua nel piano di classificazione di cui all'articolo 90 e provvede alle relative attività di riscossione e di introito. Le somme introitate sono destinate alla manutenzione e alla gestione delle opere e degli impianti da parte del consorzio, fatte salve le spese sostenute dal consorzio per l'individuazione degli oneri.';
i) dopo il comma 5 dell'articolo 95 è aggiunto il seguente:
'5 bis. Nel concorso finanziario alla spesa ritenuta ammissibile di cui ai commi 2, 3 e 4, lettera a), vengono riconosciute anche le spese per il personale dei consorzi impiegato nelle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione delle opere finanziate ai sensi del presente articolo. L'entità massima, la modulazione e le modalità di rendicontazione di tali spese sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua).'.
2. Alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale' e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica)(19) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il terzo e il quarto periodo del comma 15 dell'articolo 2 sono soppressi;
b) per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 28 della presente legge, dopo l'articolo 2è inserito il seguente:
'Art. 2 bis
(Completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado)
1. Al fine di completare il riordino dei consorzi di bonifica di primo grado, sono soppressi i consorzi di bonifica di primo grado ancora operativi e non interessati dall'azione di riordino avvenuta nel 2012 in applicazione della presente legge. I consorzi soppressi sono fusi per incorporazione nei consorzi di bonifica di primo grado o nell'associazione di cui all'articolo 78, comma 7 bis, della l.r. 31/2008, di riferimento per ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione, che ne assumono le funzioni.
2. I tempi, le procedure e le modalità per la soppressione dei consorzi di cui al comma 1 soggetti a fusione, per lo scioglimento dei relativi organi e per l'incorporazione nei consorzi di bonifica o nell'associazione di riferimento, sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale da approvare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua).
3. Sono trasferiti ai consorzi o all'associazione incorporanti i patrimoni consorziali e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi compresi gli incarichi in corso, nonché il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sulla base della ricognizione predisposta e adottata da commissari regionali nominati dal Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 2.
4. Il compenso spettante ai commissari regionali di cui al comma 3 è determinato dal Presidente della Giunta regionale nel decreto di conferimento dell'incarico, sulla base di quanto previsto dal primo periodo del comma 7 dell'articolo 92 della l.r. 31/2008.
5. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la ricognizione di cui al comma 3 e sono soppressi i consorzi che sono incorporati nei consorzi di bonifica o nell'associazione di riferimento.
6. La rappresentanza e la partecipazione dei territori dei consorzi di bonifica soppressi sono demandate alle prime elezioni degli organi del consorzio di bonifica o dell'associazione incorporante.
7. Gli oneri per il completamento del riordino dei consorzi di bonifica ai sensi del presente articolo, incluse le spese relative all'attività di commissariamento, sono a carico dei consorzi soppressi e degli enti incorporanti, secondo modalità stabilite nel provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2.
8. Non sono soggetti al riordino ai sensi del presente articolo l'Associazione Irrigazione Est Sesia e i seguenti consorzi di bonifica:
a) Est Ticino Villoresi;
b) Muzza Bassa Lodigiana;
c) Della Media Pianura Bergamasca;
d) Dugali, Naviglio, Adda Serio;
e) Oglio - Mella;
f) Chiese;
g) Garda Chiese;
h) Territorio del Mincio;
i) Navarolo - Agro Cremonese Mantovano;
j) Terre dei Gonzaga in Destra Po.

9. Ai fini del completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado, gli enti e l'Associazione elencati al comma 8 sono i consorzi e l'Associazione di riferimento richiamati nei precedenti commi.'.
NOTE:
18. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
19. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2011, n. 25, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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